Esclusione per offerta tecnica indeterminata e soccorso istruttorio non esperibile (TAR Trentino-Alto Adige n. 1 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’offerta tecnica che, in luogo dei valori numerici richiesti dal disciplinare, rechi risposte affermative o dati non riconducibili alle unità di misura indicate è indeterminata e non valutabile, con conseguente legittimità dell’esclusione. Il soccorso istruttorio non è esperibile quando la richiesta di chiarimenti si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta ovvero nell’assunzione di responsabilità che compete al concorrente. Il difetto delle caratteristiche prestazionali minime previste dal capitolato integra autonoma e sufficiente causa di esclusione, che rende recessiva ogni questione sull’attivabilità del soccorso istruttorio. La garanzia offerta con limite orario configura, inoltre, offerta plurima e condizionata, come tale esclusa dal disciplinare.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano per la fornitura di escavatori gommati, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 33 della l.p. n. 16/2015. Nel compilare il documento di gara predisposto dalla stazione appaltante, la concorrente inseriva, in luogo dei valori numerici, risposte affermative e dati non conformi al modulo.

Il RUP, in sede di valutazione tecnico-qualitativa, ne disponeva l’esclusione per incompletezza, indeterminatezza e inverificabilità dell’offerta tecnica, cui seguiva il decreto di aggiudicazione. La ricorrente impugnava gli atti deducendo che i dati tecnici sarebbero stati ricavabili dalla scheda del prodotto e che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Le istanze cautelari erano respinte in primo grado e in appello.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e conferma la legittimità delle determinazioni dell’Amministrazione. Il percorso argomentativo si snoda voce per voce. Quanto alla potenza del motore, la scheda tecnica riporta il dato in termini SAE e non in ISO 9249: difetta un coefficiente di conversione matematico tra le grandezze, con la conseguenza che il valore offerto resta indeterminato. Analoga sorte per la coppia massima e per il raggio di sterzata, dove il dato della scheda non è traducibile nel parametro richiesto senza specifica indicazione del produttore.

La Corte sottolinea che in tutti questi casi la richiesta di chiarimenti si sarebbe tradotta in una integrazione dell’offerta, preclusa al concorrente e non imponibile all’Amministrazione. Il principio è ribadito anche per la forza di strappo, per la velocità creeper e per i mesi di garanzia, dove la dichiarazione di estensione “fino a 60 mesi/10.000 ore” configura un’offerta plurima e condizionata.

Il passaggio decisivo è però un altro. Il Tribunale rileva che l’offerta è non solo indeterminata ma, soprattutto, non rispettosa delle caratteristiche prestazionali minime: al punto 17 (rectius 18) la profondità indicata è inferiore al requisito minimo, e al punto 22 la velocità creeper risulta superiore alla soglia ammessa, come chiarito dai chiarimenti pubblicati sul portale prima della scadenza del termine. Il disciplinare di gara esclude espressamente le offerte incomplete, plurime, alternative o condizionate e i concorrenti che offrano una fornitura non conforme ai requisiti minimi.

Da qui la recessività della questione sul soccorso istruttorio rispetto alle autonome ipotesi di esclusione per difetto dei requisiti minimi, che da sole giustificano il rigetto della domanda di annullamento. Il rigetto travolge le ulteriori domande di inefficacia del contratto e di risarcimento, e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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