Nesso causale da causa di servizio e sindacato sul parere del Comitato (C.G.A.R.S. n. 2 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, al pari di quello della Commissione medica ospedaliera, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. Al Comitato spetta in via esclusiva l’accertamento del nesso causale tra le patologie riscontrate e l’attività lavorativa svolta. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre la prova di fattori riconducibili al servizio dotati di adeguata e efficiente incidenza nell’insorgenza del processo morboso, non essendo sufficienti le mere occasioni rivelatrici né presunzioni. È connaturato allo status di militare il dovere di esporsi al pericolo bellico e di svolgere attività particolarmente gravose, che pertanto rientrano nei compiti ordinari.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva chiesto nel 2020 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità del rachide. Il Comitato di verifica, con parere reso su verbale della Commissione medico ospedaliera, aveva escluso il nesso causale, qualificando la prima patologia come esito di processi dismetabolico-degenerativi e la seconda come scivolamento vertebrale non riconducibile a eventi traumatici in servizio. Il Ministero della difesa, con decreto dirigenziale, aveva respinto l’istanza.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso. Il militare ha proposto appello, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione del parere, contraddittorietà e illogicità, e invocando il criterio del “più probabile che non” per la prova del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la controversia sul dedotto difetto di istruttoria e di motivazione del parere del C.V.C.S.; non è in discussione l’insorgenza delle patologie. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7772 del 2021 e n. 1695 del 2022, il C.G.A.R.S. ribadisce la ripartizione di competenze: alla Commissione medica spetta il giudizio diagnostico, al Comitato di verifica l’accertamento del nesso eziologico con l’attività lavorativa.
Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e della violazione delle regole procedurali, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 5132 del 2024 e da C.g.a.r.s. n. 730 del 2023. È precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle dell’amministrazione.
Nel caso concreto il parere risulta adeguatamente motivato: il Comitato ha esaminato le mansioni, le missioni estere e i precedenti di servizio, ha rilevato la non significativa percorrenza chilometrica annua sui mezzi e l’assenza di traumi significativi al rachide. Le conclusioni sulla natura degenerativa della prima infermità e sull’origine non traumatica della seconda sono argomentate. Non regge, pertanto, la censura di apoditticità e genericità.
Il Collegio ribadisce che il riconoscimento della causa di servizio richiede che l’attività lavorativa sia concausa efficiente e determinante della patologia, senza ricorso a presunzioni e senza applicazione della regola dell’equivalenza delle condizioni propria dell’art. 41 cod. pen. in materia di infortuni. Il principio della causalità adeguata impone la riconoscibilità di fattori di servizio con ruolo efficiente; le altre condizioni restano mere occasioni rivelatrici. È connaturato allo status di militare il dovere di esporsi al pericolo e di svolgere attività gravose, che non assumono carattere straordinario.
L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese. Il Collegio rileva inoltre che l’atto di appello indica un difensore del quale non consta l’iscrizione all’albo delle giurisdizioni superiori e demanda alla Segreteria l’esclusione dall’accesso al PAT e la trasmissione agli organi disciplinari.
Nota della Redazione
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