Payback dispositivi medici: la domanda avverso l’atto regionale spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11528 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, approva l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 non è espressione di potere autoritativo, ma di attività meramente ricognitiva e riepilogativa. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia devoluta al giudice ordinario, trattandosi di rapporto paritario su un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo dovuto. Resta ferma la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione degli atti statali generali (certificazione del superamento del tetto e linee guida), il cui meccanismo di ripiano non viola i principi di affidamento, di irretroattività e di evidenza pubblica, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
Una piccola impresa fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che le addebitava le quote del c.d. payback per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018. Unitamente all’atto regionale, la ricorrente ha gravato gli atti statali presupposti: il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento, l’accordo Stato-Regioni di fissazione dei tetti e le linee guida ministeriali. Ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina primaria e chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per la dedotta lesione dell’affidamento e della libertà di impresa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i propri precedenti (tra cui la sentenza n. 8736 del 2025) e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo di solidarietà conforme alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento, essendo l’obbligo di ripiano noto alle imprese sin dal 2015. Sulla base di tale quadro, il TAR rigetta le censure avverso i decreti ministeriali e l’accordo del 2019, rilevando che la ricorrente era edotta dell’alea connessa alle forniture eccedenti il tetto nazionale del 4,4%.
Quanto all’atto regionale di ripiano, il TAR ne dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alla Regione dal comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 è interamente vincolata: essa si limita a recepire la certificazione ministeriale dello sforamento e la percentuale legale di riparto, svolgendo un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur sulla base del fatturato validato dagli enti del SSR.
L’atto, pur formalmente definito “provvedimento”, non implica alcuna spendita di potere autoritativo, instaurandosi un rapporto obbligatorio paritario tra Regione e impresa. La situazione giuridica azionata è quindi di diritto soggettivo patrimoniale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata (Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022, n. 10089 del 2020). La stessa conclusione vale per i provvedimenti di rideterminazione della quota al 48% adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, anch’essi di natura meramente matematica.
La sentenza dichiara quindi il ricorso inammissibile per la parte concernente l’atto regionale, con indicazione del giudice ordinario e facoltà di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., rigettando le residue domande e le istanze di rimessione. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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