Ottemperanza e penalità di mora anche per condanne al pagamento di somme (TAR Calabria n. 2067 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi è ammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., istituto che ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. L’amministrazione che non dia prova dell’esecuzione del titolo resta inadempiente e può essere condannata alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, erede dell’attrice deceduta nel corso del giudizio, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Petilia Policastro una sentenza di condanna della Provincia di Crotone al pagamento di una somma di denaro, pari complessivamente a € 2.193,00. La decisione non era stata impugnata ed era passata in giudicato, con attestazione della cancelleria; il titolo esecutivo era stato notificato all’ente nell’aprile 2022.

Non avendo ottenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme indicate nel titolo e, in via ulteriore, la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. La Provincia non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del cod. proc. amm.: l’esistenza di una decisione giurisdizionale passata in giudicato, l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria e l’assenza di prova, da parte dell’ente, di aver dato esecuzione al provvedimento. L’onere della prova dell’adempimento grava infatti sull’amministrazione, che nel caso concreto non si è costituita. Il ricorso è pertanto accolto.

La questione giuridica centrale riguarda la domanda ulteriore di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo prende le mosse da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e si fonda sul testo della disposizione come novellato dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015, che ha superato la lettura restrittiva dell’istituto.

Quanto alla determinazione della somma, il Collegio esclude la sussistenza di iniquità o di altre cause ostative e fissa la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il giudice chiarisce che tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo, ovvero sino alla data dell’insediamento del commissario ad acta.

Il dispositivo assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per l’esecuzione del giudicato, al netto delle somme già corrisposte. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, perché provveda entro i successivi novanta giorni, su istanza della parte ricorrente; il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’ente è infine condannato alle spese, liquidate in € 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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