Opere precarie e ordine di demolizione tra valutazione unitaria e vincoli (TAR Toscana n. 1258 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il concetto di precarietà di una costruzione non definisce un’opera non stabilmente ancorata al suolo o facilmente rimuovibile, ma un manufatto privo di autonomia funzionale e strutturale, destinato alla soddisfazione di esigenze contingibili e provvisorie. Ne consegue che un’opera, ancorché precaria, funzionalmente e stabilmente destinata a servizio dell’attività esercitata richiede il permesso di costruire, previo rilascio dei prescritti pareri delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli insistenti sull’area. La valutazione dell’abuso edilizio impone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, rilevando l’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico. L’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dotata di sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. La mancata o erronea individuazione dell’area di sedime da acquisire non costituisce ragione di illegittimità dell’ordine di demolizione, trattandosi di conseguenza ex lege.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di usufruttuario dell’area e responsabile degli abusi, ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente dell’Area Governo del Territorio del Comune di Bagno a Ripoli gli ha ingiunto la demolizione di una pluralità di opere, realizzate in difetto di permesso di costruire e dei pareri delle Autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico e del vincolo idrogeologico. Tra le opere contestate figurano un manufatto destinato al ricovero di cavalli, un box prefabbricato, un pollaio, movimenti di terra con sbancamento, paletti e recinzioni.

L’ordinanza individuava altresì la superficie da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Con ordinanza cautelare la proposta istanza di sospensione era stata respinta. Il ricorrente ha articolato sei motivi, lamentando violazione delle garanzie partecipative, travisamento dei fatti e errata qualificazione delle opere come precarie e strumentali all’attività agricola, nonché censurando i criteri di determinazione dell’area da acquisire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi due motivi rilevando che l’amministrazione ha valutato le osservazioni partecipative, ritenendole prive di pregio. Il riferimento alla loro scarsa consistenza non va decontestualizzato dalla complessiva motivazione, che in positivo esprime l’impianto di non condivisione delle memorie. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR afferma che le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali ex art. 10 della legge n. 241/1990 non impongono un’analitica confutazione degli elementi forniti in sede procedimentale, essendo sufficiente il compiuto apprezzamento dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche.

Passando al terzo, quarto e quinto motivo, trattati congiuntamente, il Tribunale enuncia il principio della valutazione unitaria dell’intervento edilizio, non essendo predicabile un approccio atomistico ai singoli interventi. Il pregiudizio arrecato all’assetto del territorio o al paesaggio deriva dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni, come affermato dal Cons. Stato n. 2990 del 2024.

Nel caso concreto il provvedimento dà conto di un intervento complesso, consistente in due manufatti sine titolo e in lavori di sbancamento su area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. I manufatti, seppur precari e non ancorati stabilmente al suolo, rivestono il carattere della costruzione per la quale è richiesto il permesso di costruire. Richiamando TAR Catanzaro n. 1312 del 2018, il Collegio chiarisce che la precarietà non coincide con l’assenza di ancoraggio, ma con l’assenza di autonomia funzionale e strutturale. Le opere sono funzionalmente e stabilmente destinate all’attività del ricorrente, donde la necessità del titolo e dei pareri.

Quanto alla dedotta carenza motivazionale, il TAR richiama Cons. Stato n. 9756 del 2023: l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivata se descrive le opere e le ragioni dell’abusività. Il sesto motivo è infondato: la mancata o erronea individuazione dell’area di sedime non inficia l’ordine di demolizione, poiché l’acquisizione gratuita è conseguenza ex lege, come affermato da Cons. Stato n. 5416 del 2023 e dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023. Il ricorso è rigettato, nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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