Partecipazioni societarie di enti locali tra debito di custodia e debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 20 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le azioni e le quote di partecipazione degli enti locali rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000, anche quando i titoli siano dematerializzati. Assume la qualifica di agente contabile non il mero detentore materiale dei titoli, ma il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Chi è titolare del solo debito di vigilanza, e non del debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto; il conto eventualmente reso è pertanto improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto secondo le regole proprie, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto.
Il Fatto
Con la relazione di irregolarità n. 92/2023, il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio il conto giudiziale n. 86738, reso per l’esercizio 2016 dalla società partecipata dal Comune, nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell’ente. Il conto, presentato in forma di elenco estrapolato dal Libro soci, è stato parificato dal Comune con determinazione del responsabile del servizio finanziario.
Il Magistrato istruttore ha posto in via preliminare il problema dell’eventuale improcedibilità del giudizio di conto, chiedendo di individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e partecipazioni dell’ente: se il mero custode, detentore dei titoli, o chi esercita materialmente i diritti di azionista. La questione si pone in termini analoghi per i titoli dematerializzati. All’udienza il pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio; nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo: i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Richiama Cass. SS.UU., ord. n. 7390/2007, che ha ricondotto l’inclusione dei diritti e delle azioni tra i beni mobili a un principio costituzionale, valorizzando l’incremento delle partecipazioni nei patrimoni degli enti pubblici.
Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che i beni mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili tramite inventario; l’art. 6 d.P.R. n. 254/2002 distingue il consegnatario che assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza da quello che assume la veste di agente contabile per debito di custodia, precisando che i primi non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il nodo centrale è l’individuazione dell’agente contabile. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale del mero detentore materiale, qualifica agente contabile il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, cioè chi gestisce i titoli, sulla base di una nozione ampia di maneggio. Il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni; l’art. 29 R.D. n. 827/1924 stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni rispondono anche delle variazioni dei crediti affidati.
La Corte precisa i confini del giudizio di conto: l’agente non può essere chiamato a rispondere degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto o l’esercizio di un diritto di opzione; il mancato esercizio può semmai fondare una responsabilità azionabile ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile. Spetta all’amministrazione trasmettere i conti muniti del visto di parificazione; in mancanza di nomina di dirigenti, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175/2016.
Nel caso concreto la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mera depositaria, senza potere dispositivo. È quindi gravata solo da debito di vigilanza e non di custodia: il conto è improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto giudiziale, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile; la sentenza è trasmessa al Procuratore Regionale per l’eventuale istanza di resa di conto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.