Proroga legale concessioni demaniali e disapplicazione per contrasto con diritto UE (C.G.A.R.S. n. 119 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE è disposizione munita di effetto diretto: impone agli Stati membri di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta il rinnovo automatico delle concessioni di occupazione del demanio marittimo. Le norme nazionali che dispongono proroghe automatiche e generalizzate di tali concessioni, tra cui l’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 e l’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, sono incompatibili con il diritto dell’Unione e vanno disapplicate. L’obbligo di disapplicazione incombe non solo sul giudice, ma anche sulle autorità amministrative, senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il legittimo affidamento del concessionario uscente trova tutela nelle procedure competitive, mediante indennizzo degli investimenti, ma non può ostacolare l’applicazione del diritto europeo.

Il Fatto

La società appellante era titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per un punto di ristoro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2020. La società ha chiesto all’Amministrazione di prendere atto dell’estensione della concessione fino al 31 dicembre 2033, invocando l’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018. L’Autorità ha rigettato l’istanza con decreto motivato sul contrasto tra le proroghe automatiche e il diritto dell’Unione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7874/2019.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, articolando quattro motivi e riproponendo la domanda di accertamento e condanna già avanzata in primo grado. Le amministrazioni intimate hanno resistito richiamando le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il quadro sopravvenuto. La Corte di giustizia UE, sentenza 20 aprile 2023, causa C-348/22, ha chiarito che l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE prescrive in maniera incondizionata e sufficientemente precisa un contenuto minimo di tutela e vieta, in termini inequivocabili, proroghe automatiche e generalizzate. L’effetto diretto opera dal momento di entrata in vigore della direttiva e l’obbligo di disapplicazione grava anche sulle autorità amministrative, comprese quelle comunali.

L’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021 ha stabilito che le disposizioni recanti proroghe automatiche sono incompatibili con il diritto europeo e che l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset. Il Collegio precisa che la decisione delle Sezioni Unite n. 32559 del 2023 ha annullato con rinvio l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2021 per ragioni processuali, senza incidere sui principi enucleati nella n. 17.

Su queste basi i primi due motivi sono infondati. Il diniego dell’Autorità integra legittimo esercizio del potere-dovere di disapplicazione: non è ipotizzabile che le pubbliche amministrazioni adottino atti in contrasto con il diritto europeo, destinati ad essere annullati dal giudice.

Anche il terzo motivo è privo di pregio. Quanto all’affidamento, la tutela si realizza nelle procedure competitive mediante indennizzo per gli investimenti del concessionario uscente, non costituendo ostacolo alla disapplicazione. Quanto all’interesse transfrontaliero, la Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 12 si applica anche alle situazioni i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Quanto alla scarsità della risorsa, il punto di ristoro, per la strategica collocazione presso il punto di attracco dei traghetti provenienti dalla Calabria, assume evidente rilevanza competitiva e notevole attrattività: la scarsità sussiste sia in termini quantitativi sia qualitativi.

Il quarto motivo è infine infondato: la moratoria emergenziale dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020 presenta profili di incompatibilità comunitaria analoghi, difettando una ragionevole connessione con le conseguenze economiche della pandemia. L’appello è integralmente respinto, con condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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