Conti dell’agente della riscossione improcedibili fino alla scadenza dei termini di inesigibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 157 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto giudiziale dell’agente della riscossione è improcedibile quando non siano ancora scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità. La disciplina sulla resa del conto va coordinata con quella che fissa termini e presupposti del diritto al discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte a ruolo. Fino alla scadenza di quei termini permane la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con ricadute sulle riscossioni e sul discarico delle singole partite. Solo alla scadenza il conto può essere valutato unitariamente e il giudice contabile può pronunciarsi sulla situazione a credito, debito o pareggio della gestione. La declaratoria di improcedibilità non equivale a discarico e onera l’agente alla ripresentazione del conto, sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati.

Il Fatto

Due giudizi di conto, riuniti, hanno ad oggetto i conti giudiziali redatti da Agenzia delle Entrate Riscossione quale agente della riscossione mediante ruoli di entrate della Camera di commercio di Vibo Valentia, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Con due relazioni, il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’udienza sostenendo l’improcedibilità dei giudizi: alla chiusura degli esercizi figuravano somme non riscosse e non erano spirati i termini per le dichiarazioni di inesigibilità, sicché l’agente poteva ancora proseguire l’attività esecutiva.

All’udienza del 16.04.2024 la Camera di commercio ha riferito che gli importi effettivamente incassati erano stati versati e che non vi erano in atti dichiarazioni di inesigibilità, concludendo per l’improcedibilità; il Pubblico Ministero ha chiesto la medesima declaratoria. I giudizi sono stati riuniti e trattenuti in decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione aderisce all’impostazione del magistrato istruttore e dichiara l’improcedibilità in via preliminare e assorbente. Il punto di partenza è il coordinamento, già affermato dal giudice di appello contabile (Sez. I app. n. 79/2017), tra la disciplina generale sulla resa del conto giudiziale, contenuta nel R.D. n. 827/1924, e la legislazione che fissa termini e presupposti del diritto al discarico per inesigibilità delle partite iscritte a ruolo.

Poiché i rapporti tra agente e creditore non sono esauriti, la pronuncia sul conto può essere resa solo alla scadenza dei termini per la riscossione dei residui attivi: il conto va valutato unitariamente, riguardo a tutte le riscossioni e a tutti i versamenti effettuati nel periodo di gestione. Solo allora il conto è in grado di dimostrare la situazione a credito, debito o pareggio della gestione affidata.

La Corte passa poi al quadro delle proroghe. L’art. 68, comma 4, del d.l. n. 18/2020 ha stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 siano presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 2024, 2025 e 2026. Ne deriva che i conti in esame — afferenti agli esercizi dal 2019 al 2021 — non avrebbero potuto essere presentati prima della fine del 2024, mentre lo sono stati in data antecedente.

Concorrono altre proroghe entrate in vigore prima del deposito dei conti: l’art. 10, comma 2-ter, del d.l. n. 35/2013 e l’art. 1, commi 684-687, della legge n. 190/2014, che consentono all’agente di proseguire le attività esecutive oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto; l’art. 1, comma 10-quinquies, del d.l. n. 148/2017; l’art. 3, comma 20, del d.l. n. 119/2018; e da ultimo la modifica dei termini di presentazione secondo singole annualità di consegna dei ruoli.

Non essendo spirati i termini, permane la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con ricadute sulle riscossioni e sul discarico delle singole partite: difettano, allo stato degli atti, i presupposti per l’esame nel merito. La decisione non equivale a discarico, ma onera l’agente convenuto alla ripresentazione del conto, regolarmente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di pronuncia in rito su questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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