Parere negativo non impugnato preclude ricorso per equo indennizzo (TAR Toscana n. 214 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. Esso non costituisce un mero atto interno, ma una decisione dotata di rilevanza esterna, rimessa all’organo competente a pronunciarsi in via definitiva. Se il parere esclude motivatamente la dipendenza da causa di servizio e non è impugnato, l’accertamento diviene inoppugnabile. Ne deriva che l’eventuale annullamento del diniego fondato su diverso motivo non arreca alcuna utilità al ricorrente, perché il riesercizio del potere non potrebbe che condurre a un esito sfavorevole. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento del merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal novembre 1989 al febbraio 2008, con la qualifica di assistente capo e mansioni di addetto all’officina presso reparti fiorentini, svolgendo anche attività di pattuglia. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una pluralità di patologie e la liquidazione dell’equo indennizzo.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 25 novembre 2022, ha respinto la domanda per una delle infermità, ravvisando la tardività della presentazione rispetto al termine di sei mesi previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. Il ricorrente ha impugnato il decreto e il presupposto parere del Comitato di verifica, deducendo difetto di istruttoria, violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 ed eccessiva durata del procedimento. La difesa ministeriale ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità. Il provvedimento impugnato fonda il diniego esclusivamente sulla tardività dell’istanza riferita al disturbo visivo. Il parere del Comitato di verifica, tuttavia, aveva escluso la dipendenza da causa di servizio di quella patologia, e tale accertamento non è stato oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente.

Il Tribunale richiama l’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 e qualifica il parere come obbligatorio e vincolante. Non si tratta di un atto endoprocedimentale privo di rilievo esterno, ma di una decisione che l’organo competente è chiamato a recepire. Sul punto il Collegio si allinea a Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2023, n. 5832 e a Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2021, n. 4702.

Da questa qualificazione discende la conseguenza processuale. L’accertamento contenuto nel parere, non impugnato, è divenuto inoppugnabile. L’eventuale accoglimento del ricorso non recherebbe quindi alcun vantaggio all’interessato: il riesercizio del potere, sulla base di quel parere, non potrebbe che condurre a un obbligato esito sfavorevole.

Il Collegio ravvisa così l’assenza di utilità, anche solo potenziale, derivante dall’annullamento giurisdizionale. Ne consegue il difetto di interesse all’impugnazione e l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento del merito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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