Silenzio del Comune sull’ordine di demolizione e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 118 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare di un obbligo di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi e di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione già adottata. Il proprietario del fabbricato inciso dall’abuso, portatore di una posizione differenziata per il rapporto di vicinitas, è legittimato a proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. L’inerzia serbata dopo la scadenza dei termini assegnati dal giudice integra silenzio-inadempimento e giustifica la condanna dell’amministrazione all’esecuzione materiale, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, a prescindere dalle difficoltà operative e sociali prospettate.
Il Fatto
Con ordinanza n. 20 del 21 maggio 2013, rettificata con ordinanza n. 32 del 15 ottobre 2013, il Comune di Capoterra ha ingiunto al legale rappresentante di una società la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato residenziale, limitatamente alla sopraelevazione di due livelli fuori terra e di un piano mansarda realizzata in assenza di titolo abilitativo. La porzione sottostante (piano rialzato e primo piano) era stata edificata legittimamente dal dante causa del ricorrente in forza di una concessione del 1981.
Gli ordini non sono stati eseguiti. L’inottemperanza è stata accertata con determinazioni comunali del 2017, ma il Comune non ha adottato gli atti necessari alla demolizione. Il ricorrente, proprietario del composto immobiliare ed erede del titolare della concessione originaria, ha diffidato l’amministrazione e ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito prospettando difficoltà esecutive e la presenza di occupanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il proprietario del terreno o del fabbricato confinante, che subisce gli effetti diretti dell’illecito edilizio non represso, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza e può agire ai sensi dell’art. 31 c.p.a. Nel caso concreto la legittimazione è ancora più evidente, perché il ricorrente è titolare del diritto di proprietà sul fabbricato oggetto della sopraelevazione abusiva.
La Corte ribadisce che i poteri di controllo in materia urbanistico-edilizia, pur attivabili ex officio ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, non escludono l’interesse legittimo dei terzi. Sull’amministrazione incombe il dovere di vagliare i fatti denunciati quanto all’esistenza materiale e alla qualificazione giuridica della condotta. È configurabile il silenzio-inadempimento a fronte dell’omesso esercizio del potere-dovere di adottare gli atti necessari al ripristino, anche quando alla fase provvedimentale si affianchino attività materiali di esecuzione.
Il Tribunale prende atto che il Comune non ha dato compiuta esecuzione all’ordinanza di demolizione né ha adottato la delibera consiliare prevista dall’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 per far valere prevalenti interessi pubblici alla conservazione. È decorso inutilmente anche il termine ultimativo di sessanta giorni fissato con l’ordinanza collegiale n. 890 del 24 novembre 2023, senza prova dell’affidamento delle opere di ripristino.
Il Collegio sottolinea che l’ulteriore dilatazione dei tempi frustrerebbe il principio di tutela piena ed effettiva sancito dall’art. 1 c.p.a. Accoglie quindi il ricorso, dichiara l’illegittimità del silenzio e condanna il Comune all’esecuzione materiale entro sessanta giorni. Dispone sin d’ora la nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della pianificazione urbanistica della Regione Sardegna, per l’ipotesi di inottemperanza, con compenso liquidato in euro 2.000,00 e spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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