Nesso causale a carico del dirigente nel risarcimento per illegittima riorganizzazione (TAR Puglia n. 270 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo si riespande nella sua pienezza, non operando il temperamento del metodo acquisitivo in ragione della vicinanza della prova. Il dirigente che invoca il risarcimento per equivalente dei pregiudizi derivanti da atti illegittimi di macro-organizzazione deve dimostrare il nesso di causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c., quale conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno. La declaratoria di illegittimità dell’atto, resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. in un giudizio di annullamento, non accerta gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e non integra prova del danno conseguenza. Gli atti di macro-organizzazione, in quanto atti generali, non sono idonei a cagionare direttamente i pregiudizi professionali ed economici lamentati, senza attribuire valenza causale condizionante ai successivi e autonomi decreti sindacali di conferimento degli incarichi.
Il Fatto
Un dirigente del Comune di Nardò agisce davanti al TAR Lecce per ottenere il risarcimento per equivalente del danno che assume essergli derivato dalla modifica della struttura organizzativa dell’ente, disposta con quattro delibere di giunta che avevano aumentato da cinque a sei le aree funzionali in violazione dell’art. 1, co. 219, L. n. 208/15.
Tali delibere erano già state dichiarate illegittime, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., con la sentenza del TAR Lecce n. 151 del 2020. Il ricorrente chiede il ristoro della perdita di professionalità, del trattamento economico e previdenziale collegato e della sfera di relazioni connessa ai compiti di primario livello in precedenza svolti. Si costituiscono il Comune e l’INPS, che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via dirimente la questione del nesso di causalità. Ritiene non dimostrato il legame diretto tra i provvedimenti illegittimi di riorganizzazione e le conseguenze dannose di cui si chiede la reintegrazione per equivalente. Il principio dispositivo, nei giudizi risarcitori davanti al giudice amministrativo, si riespande nella sua originaria pienezza per effetto della vicinanza della prova, senza che trovi applicazione il temperamento del metodo acquisitivo.
Il richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato n. 3828/2019 e del TAR Lecce n. 151/2020 non è sufficiente. Tali pronunce hanno riconosciuto rispettivamente la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti di macro-organizzazione e l’illegittimità dei provvedimenti, ma sono state rese in giudizi di annullamento, dove il thema decidendum non ha investito gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano. La dichiarazione di illegittimità ai fini risarcitori non costituisce pronuncia di merito che accerta la ricorrenza dell’illecito, poiché, in presenza di una domanda risarcitoria non ancora formulata, l’accertamento sui relativi presupposti non ha attitudine al giudicato, come chiarito dall’Ad. Pl. n. 8/2022.
Il Collegio aggiunge un’ulteriore ragione. Risulta difficile sostenere che atti di macro-organizzazione, attesa la loro natura di atti generali, possano aver arrecato quale conseguenza immediata e diretta i pregiudizi invocati, senza riconoscere valenza causale condizionante ad atti successivi e autonomi, quali i decreti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali. Questi ultimi, in quanto atti di gestione del rapporto di lavoro, postulano peraltro la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto respinto perché infondato. Il Collegio dispone l’estromissione dell’INPS per carenza di legittimazione passiva e compensa tra le parti le spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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