Manufatti leggeri in area agricola precari se funzionali non per rimovibilità (TAR Lombardia n. 2010 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La precarietà di un manufatto realizzato senza titolo edilizio non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione, da valutarsi in relazione a esigenze di natura contingente. I manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali roulottes e container, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro o depositi, integrano nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, salvo che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La sussistenza di impianti idrici ed elettrici e la destinazione abitativa, incompatibile con la destinazione agricola dell’area, escludono la temporaneità. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione va legittimamente rivolto anche ai proprietari dell’area, a nulla rilevando che gli impianti siano stati realizzati da un precedente proprietario.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in area agricola in assenza di titolo abilitativo. Si tratta di un container, in cui erano stati collocati una cucina a gas e alcuni arredi, di due roulotte, una adibita a camera da letto e l’altra a ripostiglio e ricovero attrezzature, e di una piscina.
I ricorrenti hanno dedotto la natura temporanea e transitoria dei manufatti: il container, posato in sostituzione di un garage condonato, non sarebbe stabilmente ancorato al suolo e sarebbe finalizzato a esigenze di prima necessità, al pari delle roulotte. Hanno inoltre contestato la propria responsabilità quanto ai lavori di posa degli impianti, realizzati dal precedente proprietario, e l’incompatibilità dell’uso a parcheggio di un’area agricola. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, che qualifica nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili e imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, ad eccezione di quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate.
Le opere oggetto del provvedimento demolitorio non possono considerarsi finalizzate a esigenze temporanee. La destinazione ad uso abitativo, incompatibile con la destinazione agricola dell’area, emerge dalla documentazione fotografica depositata dall’amministrazione, dalla presenza degli impianti idrico ed elettrico ed è stata ammessa dagli stessi ricorrenti.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui la precarietà di un manufatto non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione, in relazione a esigenze di natura contingente (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029). La precarietà va pertanto esclusa quando si tratti di opere destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo, come nella fattispecie.
Non assume rilievo l’esistenza, in passato, sull’area di un garage condonato: non è stata fornita alcuna prova dell’identità tra quel manufatto e il container, identità smentita dalla documentazione dell’amministrazione, che dà atto della diversità quanto a forma, dimensioni e utilizzo. Parimenti irrilevante è l’avvenuta realizzazione degli impianti da parte di un precedente proprietario: ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire è ingiunta al proprietario e al responsabile dell’abuso, e nel caso di specie l’ordine è stato legittimamente rivolto ai proprietari dell’area.
Il ricorso è pertanto respinto. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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