Opera precaria e criterio funzionale: rileva l’uso stabile, non il materiale (Cons. Stato n. 2151 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto non si desume dal tipo di materiale impiegato né dalla sua agevole amovibilità, ma si accerta con un criterio funzionale, avendo riguardo all’uso cui l’opera è destinata. Se l’intervento soddisfa esigenze stabili e permanenti, esso non beneficia del regime delle opere precarie e integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lett. e.5) e e.7) del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente necessità del permesso di costruire. Ogni intervento che alteri in modo rilevante e duratura lo stato del territorio produce trasformazione urbanistica, a nulla rilevando la precarietà strutturale quando manchi un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti. La richiesta di sanatoria manifesta la volontà di stabilizzare la permanenza dell’opera e conferma la sua natura non precaria.

Il Fatto

La parte appellante è proprietaria di un terreno in zona boschiva, inserito nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, sul quale è collocato un box prefabbricato adibito a deposito di attrezzi agricoli. Dopo un’ordinanza di demolizione, essa presentava istanza di sanatoria; l’Ufficio Tecnico comunale respingeva l’istanza con provvedimento del 18 febbraio 2012.

Il ricorso avverso il diniego era rigettato dal TAR Liguria con sentenza n. 980/2022. La parte propone appello deducendo l’erronea esclusione della natura precaria dell’opera, la violazione dell’art. 181, commi 1 ter e 1 quater, del d.lgs. n. 42/2004 e la mancata pronuncia sulle spese del primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la consistenza del manufatto: box prefabbricato coibentato, pavimentato, di circa diciotto metri quadri, con due finestre e suddivisione interna in due locali, uno destinato a servizi igienici. Tali elementi, uniti alla circostanza che l’opera insiste sull’area da oltre tredici anni, escludono la precarietà.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il carattere precario si valuta non con il criterio strutturale, ma con il criterio funzionale, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2597 del 2025. L’uso di una struttura prefabbricata è compatibile con un insediamento stabile, poiché ciò che conta è la destinazione dell’opera a soddisfare esigenze non temporanee.

Assume rilievo, inoltre, la relazione tecnica presentata per ottenere la sanatoria, ove il manufatto è descritto come modulo abitativo utilizzato come luogo di riposo e ristoro durante la coltivazione. La scelta stessa di domandare la sanatoria, finalizzata a stabilizzarne la permanenza, depone contro la tesi dell’opera precaria.

Qualificato il box come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, la Corte rileva che per la sua realizzazione era necessario il permesso di costruire, mai richiesto. L’area è gravata da vincolo paesaggistico e idrogeologico e ricade in zona E2, ove l’art. 24 del P.R.G. consente solo minime attrezzature a carattere precario di tipo pubblico e turistico. L’intervento non era dunque assentibile, e comunque richiedeva il parere dell’ente Parco. Il secondo motivo è quindi infondato.

Quanto alle spese del primo grado, la Corte rigetta la richiesta di condanna, non essendosi il Comune costituito dinanzi al TAR. L’appello è rigettato, con condanna della parte appellante alle spese processuali liquidate in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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