Previdenza complementare militari: giurisdizione della Corte dei Conti (TAR Lazio n. 1492 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, ha carattere esclusivo, perché affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Rientrano in essa tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale: la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico. La domanda del personale militare proposta esclusivamente nei confronti dell’INPS per il ricalcolo della pensione di anzianità e per i danni da mancata attivazione della previdenza complementare appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice contabile. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul risarcimento per mancata attivazione della previdenza complementare, affermata dalle Sezioni Unite n. 22807/2020, presuppone che l’azione sia rivolta contro la pubblica amministrazione datrice di lavoro.

Il Fatto

I ricorrenti, militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia, hanno adito il TAR Lazio per ottenere l’accertamento del diritto ai benefici della legge n. 335/1995 — la c.d. riforma Dini, sulla commisurazione dei trattamenti alla contribuzione e sulle forme pensionistiche complementari — e della legge n. 448/1998, istitutiva di forme pensionistiche integrative per il comparto sicurezza e difesa.

Dopo un atto di diffida e messa in mora dell’08.03.2021, l’INPS aveva risposto il 23.03.2021 negando ogni seguito, osservando che la quantificazione del danno patrimoniale era devoluta al giudice contabile e all’amministrazione datrice di lavoro. I ricorrenti hanno quindi chiesto il ricalcolo della pensione di anzianità, la condanna dell’ente al pagamento di quanto dovuto con interessi e rivalutazione, nonché il risarcimento del danno per la mancata adozione dei meccanismi di previdenza complementare.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha eccepito in limine il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando gli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 29284 del 2018; n. 15057 del 2017). Ha poi eccepito, in via subordinata, il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, poiché l’istituzione delle forme pensionistiche complementari per il personale pubblico avviene, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, mediante i contratti collettivi.

Il Collegio ha accolto l’eccezione principale e dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., che consente la decisione in forma semplificata con sintetico riferimento al punto di diritto risolutivo o a un precedente conforme.

Il ragionamento muove dalla qualificazione del petitum sostanziale. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni è esclusiva e copre ogni controversia in cui il rapporto pensionistico sia elemento identificativo della domanda: sussistenza del diritto, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (in tal senso Cass., Sez. Un., n. 29284 del 2018, che a sua volta richiama nn. 12722 del 2005, 2298 del 2008, 153 e 4853 del 2013).

Il Collegio ha distinto il caso in esame da quello deciso dalle Sezioni Unite n. 22807/2020, che avevano attribuito al giudice amministrativo l’azione di risarcimento per mancata attivazione della previdenza complementare del comparto sicurezza e difesa. Quella pronuncia presuppone un’azione proposta contro la pubblica amministrazione datrice di lavoro. Nel caso concreto, invece, i ricorrenti hanno agito in via esclusiva nei confronti dell’INPS per conseguire la declaratoria del diritto al ricalcolo della pensione di anzianità: ciò radica la giurisdizione del giudice contabile, indipendentemente dall’ammissibilità dell’azione.

La decisione indica la Corte dei Conti quale giudice munito di giurisdizione, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine e agli effetti dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione della natura esclusivamente processuale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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