Ridefinizione dell’ambito delle deroghe alla sede di servizio per il militare transitato nei ruoli civili (TAR Lazio n. 12316 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito nei ruoli civili del personale militare divenuto permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato, l’amministrazione, nel determinare la sede di assegnazione, non può limitarsi ad applicare il criterio della carenza organica, ma deve accertare e attestare espressamente la compatibilità della destinazione con le effettive e attuali condizioni di salute del dipendente, considerando anche l’impegno necessario per raggiungerla quotidianamente. Il dovere di protezione della salute del lavoratore è unitario e non può essere suddiviso tra organismi competenti per fasi diverse del procedimento. Inoltre, le deroghe al criterio della distanza previste da una circolare per “documentate e gravi situazioni sanitarie personali” o “particolari esigenze di elevata protezione sociale” non possono essere limitate da una prassi amministrativa a ipotesi tassative (es. handicap grave, invalidità civile al 67%, causa di servizio), ma richiedono una verifica in concreto della gravità delle situazioni rappresentate.
Il Fatto
Un sergente della Marina Militare, dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato dalla Commissione Medica Ospedaliera, con contestuale giudizio di reimpiegabilità in compiti che non lo esponessero a stress psico-fisici intensi, presentava domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. L’amministrazione, accolta l’istanza, lo assegnava a una sede distante circa quattro ore di viaggio giornaliere dalla residenza, applicando esclusivamente il criterio della carenza organica e rigettando implicitamente la richiesta di applicazione delle deroghe previste dalla circolare ministeriale per situazioni sanitarie e sociali gravi.
Il militare impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto e l’illegittimità dell’assegnazione per incompatibilità con il proprio stato di salute e con le prescrizioni mediche. Nel corso del giudizio, il TAR, dopo aver disposto plurimi ordini di riesame rimasti inadempiuti, affidava una verificazione alla Commissione Medica Ospedaliera, che concludeva per la non idoneità a condizioni lavorative che comportassero tempi di trasporto prolungati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, riguardante l’omissione del preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, qualificando la determinazione della sede come misura organizzativa conseguenziale all’accoglimento dell’istanza di transito, non configurabile come diniego parziale idoneo a far sorgere l’obbligo di comunicazione.
Il Collegio ha accolto il secondo motivo, censurando sotto due profili il provvedimento impugnato. In primo luogo, ha rilevato che l’amministrazione aveva valutato la compatibilità del nuovo impiego con le condizioni di salute del dipendente solo ai fini dell’individuazione delle mansioni, senza considerare lo sforzo necessario per raggiungere la sede di lavoro. Il dovere di protezione del lavoratore, ha precisato il TAR, è unitario e non può essere “compartimentato” tra organismi diversi: l’assegnazione della sede deve essere preceduta da una verifica espressa e documentata della sua compatibilità con lo stato di salute dell’ex militare, tanto più considerando l’obbligo di permanenza nella sede per almeno cinque anni.
In secondo luogo, il TAR ha ritenuto illegittima la prassi interpretativa dell’amministrazione che limitava le ipotesi derogatorie al criterio della carenza organica a casi tassativi. L’Annesso 2 della circolare ministeriale fa riferimento a situazioni “documentate e gravi” senza incasellarle in elenchi chiusi. L’amministrazione non può quindi ricusare a priori le istanze sulla base di criteri automatici, ma è tenuta a verificare in concreto la gravità delle situazioni rappresentate dal dipendente.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e dovere dell’amministrazione di rinnovare il procedimento di assegnazione, tenendo conto delle valutazioni del verificatore e delle situazioni personali e familiari prospettate dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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