Controllo giudiziario positivo e obbligo motivazionale rinforzato del Prefetto (Cons. Stato n. 2152 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Conclusosi positivamente il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto che intenda aggiornare l’interdittiva antimafia non può limitarsi a ribadire l’originaria prognosi interdittiva. Egli è tenuto a confrontare i presupposti della misura con gli elementi positivi emersi al termine del periodo di osservazione e monitoraggio, con un onere motivazionale rinforzato. La richiesta di rinvio a giudizio sopravvenuta può accrescere l’attendibilità storica della prognosi infiltrativa, ma non è idonea, da sola, ad attualizzare il pericolo né a superare la rilevanza sanante del controllo conclusosi favorevolmente. Sussiste in capo all’Amministrazione un obbligo motivazionale specifico sulla perdurante attualità degli indizi originari ovvero sul riscontro di elementi nuovi ed ulteriori.
Il Fatto
L’impresa appellata, attiva nel trasporto di materiali inerti, ha impugnato davanti al TAR Toscana l’interdittiva antimafia emessa nel 2021 dalla Prefettura di Pisa, fondata su elementi tratti da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze relative allo smaltimento illecito di residui industriali. Il Prefetto ravvisava una contiguità compiacente con imprese riconducibili a soggetti indagati e un rischio di permeabilità al condizionamento mafioso.
Nelle more, il Tribunale di Firenze ha ammesso l’impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, conclusosi positivamente. Nel 2024 la Prefettura ha adottato una nuova interdittiva, valorizzando la richiesta di rinvio a giudizio del titolare come fatto nuovo. Il TAR, con sentenza n. 283/2025, ha annullato il provvedimento del 2024. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, lamentando l’erronea applicazione del canone prognostico del “più probabile che non”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il rapporto tra il controllo giudiziario conclusosi favorevolmente e le successive valutazioni prefettizie di aggiornamento dell’interdittiva. Richiamando un proprio precedente (Sez. III n. 427 del 2025), il Consiglio di Stato conferma l’esistenza di un obbligo motivazionale specifico in capo alla Prefettura, chiamata a dare conto della perdurante attualità degli indizi o del riscontro di elementi nuovi.
La Corte ricostruisce la funzione del controllo giudiziario, che persegue il recupero dell’impresa al circuito dell’economia sana. Il Giudice della prevenzione valuta il carattere occasionale dell’agevolazione e la concreta possibilità di riallineamento dell’impresa al contesto economico sano. Qualora il percorso di risanamento si concluda positivamente, con esito favorevole attestato dal Tribunale, l’obiettivo bonificante deve ritenersi raggiunto.
Su questa base, il Collegio ritiene scorretta, sul piano dell’adeguatezza istruttoria e dell’esaustività motivazionale, la condotta del Prefetto che si limiti a ribadire la prognosi originaria senza confrontarla con gli esiti del monitoraggio. Richiama la Corte costituzionale n. 109 del 2025, secondo cui il Prefetto non può ignorare gli esiti del controllo e deve valutare con onere motivazionale rinforzato se il percorso compiuto abbia reciso i rapporti con le organizzazioni criminali.
Nel caso concreto, le risultanze del controllo non sono prive di significatività. Il decreto conclusivo dà atto dell’interruzione dei rapporti con le imprese coinvolte nell’indagine e della crescita dei volumi d’affari con altri clienti. Tali elementi depongono per l’emancipazione dell’impresa dall’influenza mafiosa, dimostratasi non dipendente, ai fini della propria operatività e redditività, da collegamenti controindicati.
La Prefettura, invece, ha incentrato le valutazioni sulla situazione anteriore al controllo, ponendo a base della nuova interdittiva elementi coincidenti con quelli originari. La richiesta di rinvio a giudizio del 2022 non possiede alcuna specifica attitudine attualizzante. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della peculiare natura delle questioni.
Nota della Redazione
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