Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 216 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro va eseguito dal Ministero mediante rilascio della carta e accredito delle somme, non potendo l’amministrazione sottrarsi all’obbligo di facere con la prospettazione di una pretesa equivalenza con il pagamento in denaro. Verificati il giudicato e la notifica del titolo esecutivo nei termini dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Teramo per ottenere il beneficio economico annuo di € 500,00 previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e finalizzato alla formazione, prestazione nota come Carta Elettronica del Docente. Il Tribunale, con la sentenza n. 679/2023, aveva accertato il diritto al beneficio per cinque anni scolastici e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario al godimento della carta.
La sentenza, non impugnata, era divenuta definitiva. Notificata con formula esecutiva, non era stata eseguita: il Ministero non aveva né corrisposto il bonus né messo a disposizione la carta. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine e la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso concreto, la sentenza del Tribunale di Teramo rientra esattamente in tale categoria.
Le condizioni processuali sono state ritenute soddisfatte: risultano osservati il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso, ex art. 87, terzo comma, c.p.a., e il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., essendo la sentenza passata in giudicato secondo la certificazione del Cancelliere della Corte d’Appello de L’Aquila del 2 settembre 2024. Parimenti integrata la fattispecie dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996: la notifica del titolo esecutivo era avvenuta il 21 dicembre 2023 e i centoventi giorni erano decorsi inutilmente.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il giudicato è rimasto inadempiuto: il Ministero non aveva rilasciato la Carta del Docente con gli importi liquidati, come confermato dalla relazione dello stesso Ente del 10 ottobre 2024. La difesa dell’amministrazione, secondo cui la carta sarebbe un’obbligazione pecuniaria “di scopo” e il pagamento in denaro genererebbe una discriminazione alla rovescia, non è stata accolta: il Collegio ha ordinato l’integrale esecuzione del giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente le somme mediante la carta elettronica del docente.
Il Tribunale ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e ha nominato, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in € 300,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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