Legittima l’esclusione dal PSR della nuova azienda derivata da suddivisione familiare (TAR Lombardia n. 159 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione del bando regionale PSR che esclude dall’aiuto all’avviamento di giovani agricoltori le imprese che derivano dalla suddivisione di un’azienda preesistente tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. La clausola persegue una finalità anti-elusiva, coerente con il Regolamento UE n. 1307/2013, volta a impedire il doppio finanziamento nello stesso contesto familiare. Il requisito dell’effettivo nuovo inizio dell’attività agricola non ricorre quando i terreni della nuova azienda provengano esclusivamente da trasferimento di un’azienda familiare già beneficiaria di analoghi contributi. Irrilevante la circostanza che l’azienda cedente non abbia materialmente coltivato i fondi: essi sono entrati nella sua disponibilità giuridica e sono stati ceduti nell’esercizio dell’impresa.

Il Fatto

Una impresa agricola individuale, costituita nel 2016 e dedita all’allevamento in montagna e alla trasformazione del latte, presenta nel maggio 2017 domanda di finanziamento nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, misura 6.1.01, per gli incentivi alla costituzione di nuove aziende da parte di giovani agricoltori.

Nel novembre 2017 l’Amministrazione comunica l’esito negativo dell’istruttoria: l’insediamento sarebbe avvenuto in una nuova impresa derivata dalla suddivisione di un’azienda preesistente condotta da soggetti legati da vincolo di affinità, con esclusione ai sensi del paragrafo 4, comma 9, del d.d.s. n. 11437/2015. Il riesame conferma l’esclusione e il decreto dirigenziale n. 15174/2017 approva la graduatoria senza la domanda. La ricorrente impugna dinanzi al TAR, che respinge la domanda cautelare con ordinanza n. 334/2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro del bando: da un lato la sottomisura favorisce l’accesso dei giovani al settore e il ricambio generazionale; dall’altro impone che il giovane si insedii in una nuova impresa che non derivi dalla suddivisione, successiva al 1° gennaio 2014, nella conduzione tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di un’azienda preesistente. Il comma 9 precisa che per suddivisione si intende la fattispecie in cui un’azienda originaria, costituita da terreni e/o fabbricati, viene per una o più parti condotta da nuovi soggetti legati al precedente conduttore e per la restante parte rimane a quest’ultimo.

La ratio della clausola è duplice: incentivare l’ingresso di nuove realtà aziendali e contrastare comportamenti artificiosi diretti a conseguire più premi nello stesso nucleo familiare. Il Tribunale ritiene la previsione chiara nel subordinare l’ammissibilità al requisito dell’effettivo nuovo inizio dell’attività agricola.

Quanto al caso concreto, dai controlli regionali emerge che i terreni condotti dalla ricorrente derivano esclusivamente da trasferimento dalla preesistente azienda della sorella, già beneficiaria di analoghi contributi nel 2009, e che la ricorrente è stata per tre anni socia al 50% di quella azienda. Il dato non è contestato. È dirimente che tutti i terreni siano stati subaffittati dalla società della sorella e che, prima del subaffitto, la nuova azienda non detenesse alcun fondo.

La difesa secondo cui i contratti di subaffitto sarebbero seguiti all’acquisizione dei terreni da parte della società affittante, mai coltivati da questa, non convince. I fondi sono entrati nella disponibilità giuridica della società e, anche se non coltivati direttamente, costituiscono un bene dell’azienda: la cessione della detenzione è avvenuta nell’esercizio dell’impresa. La nuova azienda deriva quindi dalla suddivisione tra affini di secondo grado, in violazione del comma 9.

Sono inconferenti le deduzioni sulla mancanza di ruolo attivo nella compagine sociale e sull’assenza della qualifica di socia nel 2009: la costituzione di una nuova azienda che di fatto deriva da una preesistente già finanziata realizza l’effetto che la clausola intende evitare, cioè il doppio finanziamento. Non rileva quale persona fisica sia destinataria dell’aiuto quando ciò avvenga nel medesimo contesto imprenditoriale familiare. Quanto alla dedotta nullità della clausola, la disciplina è legittima e coerente con il considerando 47 del Regolamento n. 1307/2013: ammettere aiuti a chi crea artificiosamente lo status di giovane azienda frustrerebbe l’obiettivo dello sviluppo di nuove attività. Il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *