Valutazione dei titoli nel concorso straordinario e obbligo di riapertura istruttoria (TAR Lazio n. 410 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento concorsuale, la mancata valutazione di un titolo ritualmente trasmesso dal candidato all’istituzione scolastica presso cui è stata sostenuta la prova orale, secondo le modalità previste dal bando di concorso, integra eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’Amministrazione è tenuta a riaprire l’istruttoria e a procedere alla valutazione del titolo omesso, con conseguente aggiornamento del punteggio, ove ne sussistano i presupposti. Il riconoscimento del titolo non consegue automaticamente, ma presuppone la relativa verifica in sede amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso AB25 Lingua Inglese, indetta per la regione Lazio. Dopo aver sostenuto la prova disciplinare, non risultava inserita nella graduatoria dei vincitori approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Ha quindi impugnato la graduatoria, deducendo l’erronea determinazione del punteggio e chiedendo il riconoscimento di un ulteriore titolo. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il percorso di valutazione della candidata. Il punteggio iniziale per i titoli era pari a 13,75 punti, cui corrispondeva un totale di 88,75 tra prova orale e titoli. A seguito della riapertura delle funzioni della piattaforma e delle disposizioni chiarificatrici della Direzione Generale, il punteggio veniva rettificato e portato a 16,25 per i titoli, con un totale di 91,25, collocando la ricorrente al n. 83 della graduatoria di merito.
La questione residua riguarda il riconoscimento di un ulteriore titolo, non valutato dall’Amministrazione. Il diniego si fondava sul rilievo che la relativa certificazione non sarebbe stata presentata all’istituzione scolastica, come previsto dall’avviso prot. n. 28066 del 25.7.2022 pubblicato sul sito dell’USR Lazio, che imponeva la trasmissione dei titoli non autocertificabili all’indirizzo e-mail della scuola o sede di esame.
Il Tribunale osserva che dalla documentazione in atti risulta l’avvenuto invio, in data 2 agosto 2022, di tutta la documentazione indicata nella domanda, comprensiva del titolo in esame, all’indirizzo e-mail indicato, conformemente a quanto disposto dall’art. 7 del bando di concorso. Il recapito è attestato dal messaggio di conferma di lettura dello stesso giorno.
Ne consegue l’illegittimità della mancata valutazione del titolo vantato dalla ricorrente. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso nei limiti dell’interesse della parte, con obbligo dell’Amministrazione di procedere alla ulteriore valutazione del titolo, potendo derivarne un aggiornamento del punteggio, ove ne sussistano i presupposti. Le spese sono compensate per intero in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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