Le spese legali dell’appello non spostano la competenza sull’ottemperanza (TAR Sicilia n. 220 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese processuali contenuta in una sentenza di appello non modifica la competenza funzionale sul giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 113 c.p.a., la competenza resta del TAR che ha emesso la sentenza di primo grado, perché il dispositivo sulla condanna alle spese si colloca al momento della conclusione del processo e non incide sulla ricostruzione sostanziale della vicenda. Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto le sole spese del grado di appello è pertanto proponibile davanti al giudice di prime cure. Accertato il decorso del termine di cui all’art. 14 del DL 669/1996 e l’inutile inerzia dell’amministrazione, il ricorso va accolto, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del CGARS, Sezione Giurisdizionale, del 7 marzo 2023, n. 202, con la quale era stato respinto l’appello dell’amministrazione regionale avverso una precedente sentenza del TAR Sicilia – Catania ed era stata condannata la stessa amministrazione al pagamento delle spese del grado di appello.

L’amministrazione regionale si è costituita eccependo l’incompetenza del TAR adito, sostenendo che oggetto del ricorso fosse unicamente la statuizione di condanna alle spese contenuta nella sentenza d’appello e che, per tale ragione, la competenza funzionale spettasse al CGARS. Le spese del primo grado erano già state oggetto di un precedente giudizio di ottemperanza, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento. Il thema decidendum riguarda quindi le sole spese del grado di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza. La questione è se la condanna alle spese contenuta nella sentenza d’appello, assunta a oggetto del giudizio di ottemperanza, possa attrarre la competenza funzionale in capo al giudice che ha pronunciato quella sentenza.

Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui la pronuncia sulle spese non modifica la competenza all’esecuzione ai sensi dell’art. 113 c.p.a.. Viene citata TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 9 novembre 2011, n. 2665, secondo cui il dispositivo, in quanto riferito alla motivazione della decisione e alla ricostruzione in termini sostanziali dell’intera vicenda, non riguarda la parte afferente le spese processuali, relazionate invece alla conclusione del processo e al comportamento delle parti. Nello stesso senso è richiamata TAR Campania – Napoli, Sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4866.

Su questa base il Collegio afferma la propria competenza funzionale sull’ottemperanza, non ravvisando motivo di discostarsi dall’orientamento richiamato. La circostanza che il giudicato azionato consista nella sola condanna alle spese del grado di appello non è idonea a radicare la competenza in capo al CGARS.

Nel merito, il TAR rileva che la sentenza è stata notificata all’amministrazione regionale via PEC il 2 novembre 2023, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del DL 669/1996. Non sussistendo contestazione sul merito della controversia, il ricorso va accolto.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, con pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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