Conflittualità familiare e divieto di detenzione armi: legittimo il provvedimento prefettizio (TAR Lombardia n. 2098 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi le esigenze di incolumità e sicurezza dei cittadini sono prioritarie e prevalenti, e l’autorizzazione ha carattere eccezionale. Il potere prefettizio di divieto, revoca o diniego è connotato da ampi margini di discrezionalità ed è esercitato mediante un giudizio di natura prognostica e cautelare sull’affidabilità del soggetto all’uso delle armi. A fondamento del provvedimento possono essere valorizzati, nella loro oggettività, anche fatti e situazioni personali privi di rilievo penale e non attinenti alla materia delle armi, purché l’istruttoria sia adeguata e la motivazione congrua. Non è richiesto un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio, essendo sufficiente un non irragionevole sospetto di abuso. La conflittualità nei rapporti familiari costituisce ipotesi tipica che legittima il divieto di detenzione, anche in assenza di condotte minacciose già realizzate con uso di armi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Pavia gli ha fatto divieto di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materiali esplodenti. Il provvedimento si fondava su un episodio di accesa discussione con la moglie, su un ulteriore episodio con intervento dei Carabinieri e su minacce di morte rivolte al figlio.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che i due episodi non sarebbero stati adeguatamente valutati e che la valutazione neurologica avrebbe escluso patologie psicotiche. Ha aggiunto che la situazione familiare sarebbe oggi tranquilla. Il Ministero dell’Interno ha chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso richiamando i principi consolidati del settore. L’art. 11, comma 2, e l’art. 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931 attribuiscono rilievo essenziale al requisito della buona condotta, dal quale si desume l’affidabilità del soggetto: all’apprezzamento della condotta pregressa si associa il giudizio prognostico sulla condotta futura.

Il giudizio amministrativo si distingue da quello penale per finalità non punitiva ma preventiva. Non richiede la prova di un reato né un giudizio di pericolosità sociale, potendo fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta. Anche un semplice sospetto di abuso può legittimare il provvedimento, purché la valutazione investa il complesso della condotta di vita e sia frutto di adeguata istruttoria e motivazione.

Il Tribunale individua nella conflittualità familiare un caso tipico: la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi nel tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti abbiano disponibilità di armi, ancorché l’uso improprio non si sia verificato. Richiama sul punto l’orientamento secondo cui, in presenza di tensioni e litigi, è ragionevole per l’Amministrazione vietare la detenzione.

Nel caso concreto emerge un contesto familiare non sereno e una conflittualità accentuata, idonei a rendere plausibile il giudizio di inaffidabilità. Il provvedimento risulta adottato per neutralizzare il rischio di abuso delle armi detenute in danno dei familiari. La dedotta sopravvenuta pace familiare non incide sulla legittimità dell’atto, non essendo suffragata da elementi ulteriori rispetto alle mere affermazioni del ricorso.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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