Scatti stipendiali inclusi nella buonuscita anche con congedo a domanda (TAR Sicilia n. 208 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia, con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non ha fatto rivivere l’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, limitativa ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il beneficio spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è termine di decadenza, ma onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e congedato a domanda, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Al momento della domanda di cessazione aveva maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
L’INPS, costituendosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 15 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando il consolidato orientamento formatosi in materia (Consiglio di Stato, II, 5 dicembre 2023, n. 10523 e altre decisioni conformi). Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione storica dell’istituto: l’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati tutti abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La questione centrale riguarda gli effetti dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Il Tribunale esclude che l’abrogazione di una norma novellatrice faccia rivivere la disposizione originaria. Applicando il criterio cronologico, la norma più recente prevale su quella più antica, con la conseguenza che il limite della cessazione per età, inabilità o decesso non è più in vigore.
Trova quindi applicazione l’art. 1911, comma 3, c.o.m., che lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 16 della legge n. 121/1981, è ampia e ricomprende gli appartenenti all’ordinamento militare, sicché l’ambito soggettivo del beneficio non distingue tra personale civile e militare.
Quanto all’ambito oggettivo, il comma 1 dell’art. 6-bis prevede i sei scatti per cessazione per età, inabilità o decesso; il comma 2 li estende al personale collocato in quiescenza a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla sola base pensionabile, non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno, infine, non è decadenziale: la sua inosservanza non impedisce il collocamento a riposo, incidendo solo sulla decorrenza temporale, come si evince dal comma 3.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624). Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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