Revisione prezzi nella convenzione Consip e competenza dell’amministrazione contraente (TAR Lazio n. 1237 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento svolte tramite convenzione Consip, la competenza a svolgere l’istruttoria per il riconoscimento della revisione dei prezzi spetta alla singola amministrazione contraente, titolare del contratto attuativo, e non al soggetto aggregatore che ha curato la sola fase di aggiudicazione. L’istanza di revisione deve essere proposta nel corso di validità del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, con la conseguenza che è tardiva la richiesta avanzata dopo la conclusione del contratto attuativo. La clausola di revisione periodica del prezzo non attribuisce all’appaltatore un diritto soggettivo all’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma soltanto un interesse legittimo allo svolgimento dei necessari approfondimenti istruttori.
Il Fatto
Un consorzio si aggiudicava un lotto di una procedura indetta da Consip per l’affidamento di servizi di contact center in outsourcing e stipulava la relativa Convenzione. Seguivano singoli contratti attuativi con le amministrazioni aderenti, tra cui l’amministrazione capitolina, per un ordinativo di fornitura compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 settembre 2022, poi prorogato fino al 30 novembre 2022.
Nel settembre 2022 il consorzio chiedeva a Consip la revisione dei prezzi, invocando la clausola contrattuale e l’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. Consip riscontrava che la deliberazione sull’operatività del meccanismo revisionale spettava alle singole amministrazioni aderenti. Solo il 10 luglio 2024 il consorzio avanzava l’istanza all’amministrazione capitolina, che comunicava i motivi ostativi al riconoscimento per tardività. Il ricorso impugna tale nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione della revisione prezzi, qualificata come rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto di durata, volto a gestire le sopravvenienze giuridicamente rilevanti e a salvaguardare l’interesse pubblico alla continuità qualitativa delle prestazioni. Il meccanismo opera su istanza di parte, all’esito di un’istruttoria espressione di un potere tecnico-discrezionale, rispetto al quale il privato è titolare di un interesse legittimo quanto all’an e di una situazione di diritto soggettivo quanto al quantum, ma solo dopo il riconoscimento del compenso.
La Corte esclude che la clausola di revisione comporti un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo: residua in capo alla stazione appaltante una facoltà discrezionale di bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore e l’interesse pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto.
Sul piano della competenza, il Collegio ritiene che l’istruttoria spetti all’amministrazione contraente che ha stipulato il contratto attuativo, non a Consip. Rilevano le previsioni della Convenzione, che si riferiscono alle singole amministrazioni, e l’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che richiama il RUP della stazione appaltante. Ne deriva che il consorzio avrebbe dovuto rivolgersi sin da subito all’amministrazione capitolina, con riferimento al singolo ordinativo, mentre è rimasto inerte omettendo ogni segnalazione.
Il meccanismo revisionale richiede un procedimento attivato su specifica istanza di parte, riferita a un contratto ancora in corso di validità. Poiché l’ordinativo era scaduto il 30 novembre 2022 e l’istanza all’amministrazione è stata ricevuta solo il 10 luglio 2024, la richiesta è irrimediabilmente tardiva. La diversa lettura vanificherebbe la finalità dell’istituto, non sussistente quando il rapporto si è esaurito.
L’inciso della nota Consip del 2 luglio 2024, che richiama la data del 27 settembre 2022, non convalida l’errore né tiene ferma quella data, non essendovi obiettiva incertezza sul soggetto destinatario dell’istanza. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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