Revoca del DASPO per assoluzione penale e insussistenza dei presupposti (TAR Puglia n. 1280 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive è modificato o revocato, ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, quando, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne giustificarono l’emissione. L’assoluzione penale per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile, relativa ai medesimi fatti posti a fondamento della misura, integra quella sopravvenienza e impone il riesame dell’istanza di revoca. Il sindacato del giudice amministrativo non è vincolato dal giudicato penale ex art. 654 cod. proc. pen., ma l’amministrazione non può desumere la permanenza del pericolo dalla sola partecipazione a episodi analoghi del passato. Il DASPO può colpire una somma di responsabilità omogenee del gruppo solo se sorretta da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti sull’inequivoca partecipazione del singolo.

Il Fatto

Quattro ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali il Questore di Lecce ha respinto, nel gennaio 2024, le istanze di revoca in autotutela dei D.A.SPO. adottati nel 2021, per durate di dieci e cinque anni. Le istanze erano state presentate nell’estate 2023 sul presupposto dell’esito del processo penale: i ricorrenti erano stati assolti con sentenza divenuta irrevocabile per i reati che avevano originato le misure di prevenzione.

Il Tribunale ha dapprima accolto in via cautelare l’istanza di sospensiva con finalità propulsiva, ordinando all’amministrazione l’immediato riesame. Secondo i ricorrenti, l’amministrazione non ha dato alcun seguito a quel provvedimento, non comunicando nuove determinazioni. La causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma, in sede di merito, le argomentazioni già svolte nella fase cautelare. La norma di riferimento opera sul piano della revoca: il divieto è modificato o revocato quando siano venute meno o mutate le condizioni che ne avevano giustificato l’emissione, anche in ragione di provvedimenti giudiziari. Nel caso concreto l’assoluzione per non avere commesso il fatto riguarda gli stessi fatti che avevano fondato la misura, secondo quanto risulta dagli stessi provvedimenti impugnati.

Il Tribunale condivide l’orientamento secondo cui il parametro valutativo dell’amministrazione in materia di D.A.SPO. non è condizionato al positivo vaglio penalistico, potendo una condotta non integrante reato creare comunque pericolo per l’ordine pubblico negli impianti sportivi. Ritiene però che, nel caso di specie, non permangano i presupposti della fattispecie del comma 1, lettera b), art. 6 legge n. 401/1989, che in astratto avrebbe potuto giustificare il mantenimento del divieto nonostante l’assoluzione.

La sentenza penale — si legge nella motivazione — esclude la possibilità di ricavare dagli atti la prova certa sull’esatta individuazione degli imputati quali autori della condotta contestata. Non emerge dunque, secondo il parametro degli elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, il coinvolgimento dei ricorrenti nei fatti commessi da un gruppo della tifoseria organizzata in occasione di un allenamento.

Il Collegio esclude altresì l’applicabilità dell’indirizzo che ammette il DASPO per una somma di responsabilità omogenee, poiché nel caso concreto manca la prova dell’inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli alla condotta del gruppo. Rileva inoltre il comportamento dell’amministrazione: da un lato essa non ha offerto elementi per una ricostruzione alternativa dei fatti, limitandosi ad affermare la non occasionalità dell’episodio; dall’altro non ha ottemperato al riesame disposto in sede cautelare.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con assorbimento delle censure non esaminate e annullamento dei provvedimenti di rigetto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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