Silenzio sull’istanza del concessionario di tomba di famiglia: obbligo di provvedere (TAR Lombardia n. 2217 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso pubblico con cui il Comune rende nota la (presunta) scadenza delle concessioni cimiteriali, qualificato dall’amministrazione come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, non è atto autonomamente lesivo e non è soggetto a impugnazione immediata. L’istanza con cui il concessionario contesta la presupposta scadenza costituisce apporto endoprocedimentale rilevante ai sensi dell’art. 10 legge n. 241/1990 e non un mero invito all’autotutela. Sussiste pertanto l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, non essendo configurabile alcun “disinteresse” del destinatario. Respinta, invece, la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, vertendosi in attività non vincolata.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una concessione cimiteriale perpetua relativa a una cappella del Cimitero Maggiore di Como. In data 13.10.2023 il Comune pubblica sull’Albo Pretorio un Avviso Pubblico di scadenza delle concessioni cimiteriali – tombe di famiglia, includendovi anche quella del ricorrente e assegnando ai familiari o aventi titolo novanta giorni per chiedere il rinnovo o disporre dei resti mortali.
Il ricorrente presenta tempestivamente, l’08.01.2024, una memoria-istanza con cui contesta la scadenza e nega ogni onere di rinnovo. L’istanza resta senza riscontro. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. chiede quindi l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’Avviso e nega l’obbligo, sostenendo la configurabilità del “disinteresse”.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende l’eccezione preliminare. All’Avviso Pubblico l’amministrazione ha espressamente assegnato il valore di mera comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990: atto, per definizione, non suscettibile di impugnazione immediata. Manca dunque un atto presupposto direttamente lesivo.
Nel termine assegnato il ricorrente ha presentato un’istanza che contesta proprio il presupposto dell’azione amministrativa, cioè la scadenza della concessione. L’Avviso Pubblico ha dato avvio al procedimento volto a disporre delle concessioni ritenute scadute o in scadenza; l’istanza si colloca all’interno di quel procedimento come apporto endoprocedimentale.
Il tenore letterale dell’istanza è chiaro: essa richiama l’avviso di scadenza e contesta la scadenza stessa. Non può quindi condividersi la tesi del Comune sulla configurazione del “disinteresse” previsto dal Regolamento comunale: il ricorrente, destinatario del provvedimento finale, ha negato la scadenza adducendo elementi pertinenti all’oggetto del procedimento, rilevanti per l’istruttoria ai sensi dell’art. 10 legge n. 241/1990.
Né l’istanza integra un mero invito all’autotutela, come tale inidoneo a fondare l’obbligo di provvedere. Depone in senso contrario l’omesso esercizio del potere di primo grado: a fronte della comunicazione di avvio e della assegnazione del termine, il Comune non ha adottato alcuna determinazione conclusiva.
Accolto il ricorso avverso il silenzio, il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con nomina, in difetto e su richiesta, di un Commissario ad acta. È invece respinta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, poiché non si versa in attività vincolata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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