Responsabilità solidale società legale rappresentante e CAA per indebita percezione contributi PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 251 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari a carico del FEAGA, il soggetto privato che partecipa al procedimento di erogazione intrattiene un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. La responsabilità erariale attinge non solo la società beneficiaria ma anche il soggetto che abbia agito quale legale rappresentante, ove dalla sua condotta sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Rispondono in solido, a titolo di dolo, i responsabili dei CAA che abbiano validato le domande omettendo i controlli sui titoli di conduzione e sulla sussistenza delle cause di forza maggiore. Superata la soglia dello 0,5% della superficie determinata, il contributo è integralmente dovuto in restituzione. La falsa dichiarazione sulla disponibilità dei terreni integra anche l’occultamento doloso del danno.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società agricola cooperativa, il suo legale rappresentante e due responsabili di un Centro di assistenza agricola, chiedendo la condanna solidale al pagamento di euro 137.634,05 oltre rivalutazione e interessi. L’addebito riguarda la percezione indebita di contributi PAC per le campagne 2013 e 2014, ottenuta indicando nelle domande uniche di pagamento la conduzione di fondi rustici in forza di titoli risultati inesistenti o non riferibili alla società.

Il requirente contestava inoltre la falsa dichiarazione sul mancato pascolamento per asserita epizoozia, condizione mai documentata e smentita dal Dipartimento Veterinario competente, che non riscontrava alcun insediamento zootecnico censito. Solo il legale rappresentante si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione passiva in proprio in ragione della responsabilità limitata dei soci della cooperativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo la questione di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 5019/2010 e n. 23897/2015, afferma che il privato percettore di sussidi pubblici è legato all’amministrazione da un rapporto di servizio, idoneo a radicare la responsabilità amministrativa anche quando la condotta abbia impedito il corretto impiego dei fondi.

Quanto ai CAA, la Corte ne ricostruisce la posizione alla stregua dell’art. 6 d.lgs. n. 74/2018, che ha sostituito il precedente d.lgs. n. 165/1999, e del D.M. 27 marzo 2008. Tali organismi, pur di struttura privatistica, svolgono funzioni di pubblico interesse: identificano il produttore, accertano il titolo di conduzione e immettono i dati nel SIAN con proprie credenziali. Il rilievo dei loro accertamenti è accresciuto dal regime di silenzio assenso previsto dall’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 99/2004.

Sul merito, la prova è ritenuta raggiunta. I titoli di conduzione risultano falsi o inesistenti, come confermato dalle dichiarazioni dei concedenti che hanno disconosciuto contratti e firme; la superficie mendacemente indicata supera la soglia dello 0,5% prevista dall’art. 58 Reg. CE n. 1122/2009, con conseguente integrale restituzione dei contributi. La Corte valorizza anche la cessione di titoli provenienti da ditte a loro volta destinatarie di condotte fraudolente.

Il profilo soggettivo è qualificato come doloso. Le dichiarazioni non veritiere costituiscono al tempo stesso il mezzo della truffa e lo strumento di occultamento del danno. La Corte ribadisce che la responsabilità della persona giuridica non elide quella del legale rappresentante, richiamando Cass. Sez. Un. n. 295/2013, n. 1775/2013, n. 3310/2014 e n. 18991/2017, e che la solidarietà opera tra tutti i corresponsabili ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.

Quanto ai responsabili del CAA, la loro condotta, commissiva e omissiva, è ritenuta ben oltre la trascuratezza: essi hanno validato le schede e caricato le domande senza alcun controllo, in macroscopica violazione dei doveri di verifica e custodia del fascicolo aziendale, contribuendo in modo decisivo all’erogazione indebita. La domanda è pertanto accolta con condanna solidale di tutti i convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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