Obbligo di provvedere sull’istanza del titolare di concessione cimiteriale (TAR Lombardia n. 2216 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento con cui il Comune rende nota la presunta scadenza delle concessioni cimiteriali e assegna agli interessati un termine per manifestare le proprie volontà impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’istanza con cui il concessionario contesta la scadenza e rivendica la perpetuità del titolo costituisce apporto endoprocedimentale ex art. 10 l. n. 241/1990 e non può restare senza riscontro. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto fondato e va ordinato all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. È invece respinta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa quando l’attività amministrativa non è vincolata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione cimiteriale perpetua relativa a una cappella del Cimitero Maggiore di Como, ha ricevuto la pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Avviso Pubblico di scadenza concessioni cimiteriali del 13.10.2023, con cui il Comune ha indicato la propria sepoltura tra quelle “scadute o in scadenza”. Il medesimo atto, qualificato come comunicazione di avvio del procedimento, assegnava ai familiari o aventi titolo novanta giorni per chiedere il rinnovo ovvero disporre dei resti mortali.
Nei termini, il ricorrente ha depositato una memoria-istanza con cui ha contestato la scadenza e negato qualsiasi onere di rinnovo. L’amministrazione non ha dato alcun riscontro. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la pronuncia sulla fondatezza della pretesa. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura dell’istanza presentata dal ricorrente. Essa si colloca all’interno del procedimento avviato con l’Avviso Pubblico e costituisce un apporto endoprocedimentale, con cui il privato contesta il presupposto stesso dell’azione amministrativa, cioè la scadenza del titolo concessorio. Si tratta di osservazioni pertinenti rispetto all’oggetto del procedimento, rilevanti ai fini dell’istruttoria ai sensi dell’art. 10 l. n. 241/1990.
Su questo presupposto si fonda il primo argomento del collegio. A fronte della comunicazione di avvio e dell’assegnazione del termine di novanta giorni, entro cui il ricorrente ha tempestivamente fatto valere le proprie ragioni, il Comune non ha adottato alcuna determinazione conclusiva. L’inerzia integra la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Il Tribunale accoglie dunque il ricorso avverso il silenzio e ordina all’amministrazione di provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di perdurante inerzia prevede la nomina, su richiesta del ricorrente, di un commissario ad acta, chiamato ad adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
Diversa sorte segue la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa. Il collegio la respinge perché non ricorre un’ipotesi di attività vincolata: manca il presupposto richiesto dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. per la decisione nel merito. La tutela resta quindi limitata all’obbligo di provvedere, senza che il giudice possa sostituirsi alla valutazione amministrativa.
Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia, con condanna del Comune alla rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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