Mutamento d’uso da locale accessorio ad abitazione e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1427 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un locale accessorio o pertinenziale in vano destinato a residenza integra un intervento urbanisticamente rilevante, riconducibile al cambio di categoria di cui all’art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, e richiede il permesso di costruire, incidendo sul carico urbanistico e sugli standard. L’ordine di demolizione è provvedimento tipizzato e vincolato: non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, che il decorso del tempo non può legittimare. Il principio di proporzionalità non è invocabile avverso i provvedimenti sanzionatori edilizi, data la loro natura doverosa. L’onere di provare l’esistenza dell’opera anteriormente al 1967 grava sul privato.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un attico sul lastrico solare di un edificio; gli altri ricorrenti lo abitano da anni. A seguito di verifiche della Polizia Municipale, il Comune ha accertato opere realizzate in assenza di permesso di costruire e ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento delle sanzioni dell’art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione, deducendo che nessun mutamento di destinazione né nuovo volume era stato realizzato, che l’immobile risaliva a epoca anteriore al 1967 e che, in ogni caso, le opere integravano una parziale difformità, con illegittimità della sanzione demolitoria. Hanno inoltre invocato il legittimo affidamento e il principio di proporzionalità con riguardo al diritto all’abitazione ex art. 8 C.E.D.U.. Nelle more è deceduta una ricorrente ed è intervenuta interruzione e riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, rileva che gli interventi contestati consistono in opere materiali e nell’utilizzo abitativo di uno spazio chiuso, in progetto privo di destinazione. La tesi secondo cui l’unità sarebbe sempre stata adibita ad abitazione sin dalla costruzione dell’edificio è rimasta indimostrata: la ricorrente non ha allegato alcun principio di prova né sul titolo abilitativo né sulla data del mutamento.
Quanto all’utilizzo abitativo del locale accessorio, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il passaggio da pertinenza a vano abitabile è assimilabile a un cambio di categoria ex art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, con necessità del permesso di costruire, perché incide sul carico urbanistico e sugli standard. Il richiamo all’art. 9-bis del medesimo decreto è ritenuto inidoneo, non essendo stato versato il titolo abilitativo.
Sull’onere probatorio, il Collegio afferma che la prova dell’esistenza dell’opera anteriormente alla legge n. 765/1967 grava sul privato, in applicazione del criterio della vicinanza della fonte e dei mezzi di prova; l’amministrazione ha solo il potere-dovere di sanzionare il manufatto privo di titolo.
Sul secondo motivo, esclusa la parziale difformità — che presuppone un intervento contemplato dal titolo e realizzato con modalità diverse — la Corte qualifica le opere come eseguite in assenza di titolo, con non esiguo aumento di volumetria a fini abitativi, fuori dalla manutenzione straordinaria. La difformità totale ricorre quando si costruisce aliud pro alio, con opere autonome e nuove anche sul piano economico-sociale. L’eventuale diversa qualificazione non incide comunque sulla legittimità dell’ordine, rilevando solo in fase esecutiva.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono vincolati e non richiedono comparazione con l’interesse privato, non essendo ammissibile un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Quanto all’art. 8 C.E.D.U., il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e non prevale automaticamente sull’interesse al governo del territorio; le condizioni dei soggetti possono rilevare in fase esecutiva, non sulla legittimità del provvedimento. Il principio di proporzionalità non è applicabile agli atti vincolati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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