Rimborso endoprotesi e recupero retroattivo degli sconti senza contraddittorio (TAR Lombardia n. 2271 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che modifica il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero, recuperando retroattivamente gli sconti ottenuti dalle strutture per gli anni 2010-2019, incide su posizioni giuridiche sostanziali e non su mere modalità organizzative. Essa esige pertanto la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990. Il difetto di partecipazione non è vizio meramente formale quando il contributo dell’interessato avrebbe potuto condurre a un esito provvedimentale diverso. La rideterminazione in diminuzione dei rimborsi, con integrale ripetizione degli sconti, integra un pregiudizio grave che impone il contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il Servizio sanitario regionale. Ha impugnato la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020, con cui la Regione Lombardia ha ridisciplinato il rimborso degli interventi che comportano l’impianto di endoprotesi per i ricoveri degli anni 2010-2019.
In base al regime previgente, la struttura percepiva una remunerazione aggiuntiva al D.R.G., pari a una percentuale del costo medio rilevato dell’endoprotesi, calcolato sui flussi di rendicontazione. La delibera impugnata ha imposto di non considerare gli sconti ottenuti nell’acquisto delle protesi e di recuperare l’intero valore degli sconti per il periodo 2010-2019, anche mediante compensazione. La ricorrente ha articolato cinque censure; la Regione si è costituita con atto di stile chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Il percorso argomentativo si concentra sulla natura della variazione introdotta dalla delibera.
Il Tribunale ha rilevato che la delibera modifica il criterio di rimborso applicato negli anni precedenti: per gli interventi realizzati tra il 2010 e il 2019 non vengono più considerati, nel sistema di remunerazione, gli sconti di cui le strutture avevano beneficiato nell’acquisto delle endoprotesi. Si tratta, nella sostanza, di una variazione del criterio di rimborso che, intervenendo sul sistema previgente, necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale.
Su questa premessa il TAR ha dichiarato fondato il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990. La delibera determina, infatti, un pregiudizio evidente e grave per le strutture accreditate e a contratto, implicando una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi per le protesi impiantate negli esercizi 2010-2019, con integrale recupero degli importi di sconto ottenuti.
Il Collegio ha sottolineato che non si tratta di un vizio meramente procedimentale, ma di un vizio con valenza sostanziale. La ricorrente, nella prospettazione delle ulteriori doglianze, ha offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un differente esito provvedimentale rispetto a quello confluito nella delibera gravata.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della delibera impugnata e assorbimento delle restanti censure. Le spese di giudizio sono state compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata.
Nota della Redazione
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