Preavviso di rigetto al difensore domiciliatario e validità della comunicazione (TAR Sicilia n. 2608 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposta dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è validamente indirizzata al difensore che l’interessato abbia indicato come recapito per i chiarimenti procedimentali. L’amministrazione non è tenuta a notificarla personalmente all’istante quando quest’ultimo abbia espressamente invitato l’autorità a contattare il proprio difensore. La ricezione del preavviso da parte del domiciliatario, senza successiva presentazione di osservazioni difensive, esclude la lamentata violazione del giusto procedimento e determina la reiezione del ricorso fondato esclusivamente su tale vizio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di assistenza minore, rilasciato in forza dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni a permanere temporaneamente in Italia nell’interesse del fratello infraudicenne. Con istanza del 23.10.2018 chiedeva la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato o attesa di occupazione.
Il Questore respinse l’istanza con provvedimento dell’1.08.2019, notificato il successivo 9.09.2019, rilevando la contrarietà della richiesta al disposto dell’art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la mancata comunicazione dei motivi ostativi e la conseguente compressione della propria partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato il ricorso muovendo dalla sua impostazione difensiva, interamente incentrata su un vizio di natura procedimentale. La questione giuridica concerneva l’osservanza dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di comunicare all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.
La doglianza è stata smentita per tabulas dalla documentazione versata in giudizio dalla Questura. Con nota del 4.12.2018 l’interessato era stato posto a conoscenza delle ragioni ostative. La nota era stata trasmessa con raccomandata a/r al difensore del ricorrente, che l’aveva ricevuta il 12.03.2019, senza che a tale comunicazione seguisse la presentazione di osservazioni difensive.
Il Tribunale ha quindi affrontato l’argomento difensivo secondo cui la comunicazione avrebbe dovuto essere consegnata personalmente al ricorrente. L’obiezione è stata superata richiamando la nota trasmessa dall’interessato a mezzo posta elettronica certificata il 28.11.2018, con cui lo stesso aveva invitato la Questura a contattare il predetto difensore per rendere i chiarimenti richiesti.
Da tale iniziativa processuale il Collegio ha tratto la conseguenza che il recapito del difensore era stato indicato dallo stesso istante come canale dei successivi rapporti procedimentali. La trasmissione del preavviso a quel recapito realizza dunque la finalità partecipativa sottesa alla norma, non essendo configurabile alcuna illegittimità dell’atto per il solo fatto della mancata consegna personale.
Il ricorso è stato pertanto respinto. Il Collegio ha tuttavia ravvisato giuste ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nota della Redazione
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