Uso pubblico della strada e poteri comunali di rimozione della recinzione (TAR Molise n. 235 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della disciplina del codice della strada, la qualificazione di un’area come strada non dipende dalla titolarità pubblica o privata della proprietà, ma dalla sua destinazione ad uso pubblico. È l’uso pubblico a giustificare la soggezione dell’area alle norme codicistiche per ragioni di ordine e sicurezza collettiva. Il giudice amministrativo può accertare in via incidentale, senza efficacia di giudicato, la natura pubblica o ad uso pubblico della strada, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., quando tale verifica è necessaria per decidere sulla legittimità dei provvedimenti comunali di ripristino. Ne consegue che il Comune può esercitare i poteri autoritativi e sanzionatori previsti dall’art. 21 cod. strada anche su un’area di proprietà privata destinata al transito collettivo.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un edificio in un Comune molisano, acquisito per donazione. La loro dante causa aveva ottenuto autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico finalizzate a un cantiere edile. Alla scadenza del termine la recinzione di cantiere era rimasta in sito. Il Comune aveva dapprima elevato un verbale per violazione del codice della strada, poi annullato in autotutela, e successivamente emesso un nuovo verbale nei confronti dei donatari.

Avverso la sanzione i ricorrenti avevano agito dinanzi al Giudice di Pace, che aveva accolto il ricorso; la decisione era stata poi riformata in appello dal Tribunale. In seguito i ricorrenti presentavano una nuova SCIA per la realizzazione di una recinzione con cancello: il Comune disponeva il divieto di esecuzione dei lavori, sul presupposto della natura ad uso pubblico della via. Da qui l’ordinanza di rimozione e ripristino, eseguita spontaneamente e impugnata con ricorso straordinario, poi riassunto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso infondato e ritiene superfluo esaminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. La questione dirimente è se il Comune potesse adottare provvedimenti autoritativi sull’area in ragione del suo uso pubblico, pur essendo la proprietà riconducibile ai ricorrenti. La risposta è affermativa.

Il TAR fonda il proprio potere di verifica sull’art. 8 cod. proc. amm., che consente la cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali relative a diritti. Richiama arresti del giudice amministrativo in materia analoga, tra cui T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3657/2023 e T.A.R. Toscana n. 49/2023, secondo cui la valutazione sulla natura della strada è funzionale a stabilire la legittimità dei provvedimenti ripristinatori.

Nel merito, la nozione di strada pubblica o ad uso pubblico si ricava dagli artt. 2, 6 e 21 cod. strada. Richiamando la giurisprudenza di legittimità — Cass. civ. sez. II n. 14367/2018, n. 17350/2008, n. 13217/2003 e, da ultimo, n. 3251/2024 — il TAR ribadisce che rileva la destinazione della superficie, non la proprietà.

Applicando tali criteri, il Collegio ravvisa molteplici indici di uso pubblico: l’iscrizione della via nello stradario comunale, l’apertura al transito, la presenza di segnaletica, illuminazione pubblica ed esercizi commerciali. L’iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche pone una presunzione di pubblicità dell’uso, superabile solo con prova contraria che i ricorrenti non hanno fornito.

Il TAR sottolinea altresì che gli argomenti ripresi dalla sentenza del Giudice di Pace risultano superati dalla riforma in appello. Le censure di difetto di istruttoria, motivazione e legittimo affidamento sono respinte, con condanna alle spese liquidate in € 1.500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *