Silenzio sull’istanza di riqualificazione urbanistica a seguito di decadenza del vincolo (TAR Sicilia n. 2272 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’istanza di riqualificazione urbanistica fondata sulla dedotta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, il Comune è tenuto a riscontrarla con un provvedimento esplicito e motivato, a prescindere dalla sua fondatezza, essendo il potere di pianificazione obbligatorio nell’an. Non è sufficiente il rinvio dell’Amministrazione alla futura revisione generale del P.R.G., che non risulti essere stata nel frattempo effettuata. Il giudice amministrativo dichiara l’illegittimità dell’inerzia e fissa il termine per provvedere, ma non può pronunciarsi nel merito sulla nuova classificazione da attribuire all’area, trattandosi di scelta caratterizzata da elevato tasso di discrezionalità. L’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990 non spetta se l’istante non ha attivato il potere sostitutivo nei termini.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in una frazione del Comune convenuto, assumeva che una parte dell’area fosse classificata come verde pubblico attrezzato e ritenesse tale vincolo di natura espropriativa, con conseguente decadenza quinquennale. Con istanza dell’1 luglio 2020 chiedeva quindi la riqualificazione urbanistica del lotto, sollecitando una destinazione coerente con le zone contermini.
Il Comune riscontrava con una nota che rinviava la problematica alla futura revisione generale del piano regolatore. Seguiva l’istanza di conclusione del procedimento ex artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, anch’essa inevasa. La società proponeva allora ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna a provvedere e l’indennizzo da ritardo. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina preliminarmente la tempestività del ricorso, dubbiamente rilevata d’ufficio. Richiamando Consiglio di Stato, sentenza n. 1069/2024, si ricorda che l’azione avverso il silenzio ex art. 31, comma 2, c.p.a. va proposta entro un anno dalla formazione del silenzio, termine al quale si aggiungono i trentuno giorni di sospensione feriale. Computati i termini dall’istanza di conclusione del procedimento, il ricorso viene ritenuto tempestivo e ricevibile.
Nel merito, il Collegio richiama un proprio precedente (TAR Sicilia Catania, sentenza n. 997/2019), secondo cui il potere di pianificazione urbanistica è obbligatorio nell’an, restando discrezionale nel quomodo, e in caso di inadempimento il privato è tutelato dall’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio.
Su questa base la ricorrente, dedotta la decadenza del vincolo e chiesta la riclassificazione, aveva diritto a un riscontro espresso e motivato. Il rinvio dell’Amministrazione alla futura revisione generale del P.R.G., non realizzatasi, non soddisfa l’obbligo di provvedere. Il Tribunale dichiara quindi illegittima l’inerzia e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ordina al Comune di pronunciarsi entro centocinquanta giorni e, qualora il vincolo sia di natura espropriativa, di avviare e concludere il procedimento di riqualificazione.
Viene invece respinta la pretesa alla riclassificazione nel merito: la scelta della nuova destinazione urbanistica appartiene a valutazioni amministrative ad alta discrezionalità, sottratte al sindacato del giudice. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore Generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega.
Quanto all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, la domanda è rigettata. Richiamando la giurisprudenza citata (T.A.R. Molise n. 365/2022; T.A.R. Catania n. 128/2023), si afferma che l’istante, scaduti i termini del procedimento, deve attivare entro venti giorni il potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis; in difetto, mancano i presupposti del diritto all’indennizzo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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