Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2271 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la ritualità della procedura esecutiva e la perdurante inottemperanza dell’ente pubblico al titolo giudiziale, dichiara la persistenza dell’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato, detratte le somme già versate, e assegna un termine congruo per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva su istanza di parte. La penalità di mora non va automaticamente comminata: la sua esclusione si giustifica quando il titolo riconosce già interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo e sussistono vincoli normativi e di bilancio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale era stato ingiunto a un consorzio di bonifica il pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei deducenti, per 540,00 euro oltre accessori. Il titolo era stato dichiarato esecutivo e notificato.

L’amministrazione intimata non si è costituita. I ricorrenti hanno chiesto, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente alla penalità di mora. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio dell’11 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità dell’incardinamento della procedura, per effetto della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e della notificazione del titolo esecutivo. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato.

Il decreto ingiuntivo è risultato tuttora non ottemperato. Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza, sicché il Tribunale ha affermato la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale ottemperanza al titolo, detratte le somme già versate dopo l’emissione del decreto o la proposizione del ricorso. Il credito va corrisposto entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione.

Il Collegio ha escluso la rifusione delle eventuali spese di precetto. L’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore. Decorso inutilmente il termine, un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro dirigente delegato, provvederà in via sostitutiva su istanza di parte entro ulteriori novanta giorni.

Il Tribunale ha respinto la domanda di penalità di mora. La decisione da eseguire riconosce già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. A ciò si aggiungono le difficoltà dell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Sul punto il Collegio richiama il precedente del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 250,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo il richiamo alla Cass. civ., sez. II, n. 28952/2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *