Ottemperanza a decreto ingiuntivo: termini, commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 2268 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su decreto ingiuntivo nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale esecuzione al titolo, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. L’assenza di motivi giustificativi dell’inadempienza impone la fissazione di un termine congruo per il pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta quando il titolo da eseguire abbia già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, valutate le difficoltà dell’adempimento legate ai vincoli di bilancio. Le spese di precetto non sono rimborsabili, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, con cui è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento in suo favore della somma di 8.604,93 euro, oltre accessori. Ha domandato, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna della resistente alla penalità di mora.

L’amministrazione intimata non si è costituita. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2024 il ricorso è stato posto in decisione. La controversia approda al giudice amministrativo perché il titolo esecutivo, formatosi nei confronti dell’ente pubblico, era rimasto non ottemperato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la procedura ritualmente incardinata, per l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo e la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Verifica quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza. Il Tribunale afferma perciò la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale ottemperanza al decreto, per le somme dovute e al netto di quanto eventualmente già versato dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Fissa il termine per il pagamento in novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Il Collegio esclude il rimborso delle spese di precetto. L’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore. Decorso inutilmente il termine, agli adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro funzionario delegato, con ulteriori novanta giorni.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non la ritiene dovuta. Il titolo da eseguire ha già riconosciuto gli interessi e la rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. Pesano inoltre le difficoltà dell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, con richiamo a T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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