Reclamo avverso il diniego del commissario ad acta e obbligo di esame (TAR Sicilia n. 3734 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al rito del silenzio, il commissario ad acta non è tenuto ad adottare un provvedimento favorevole al privato, ma a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, all’esito di un’autonoma istruttoria. Il commissario non può limitarsi a valutare la documentazione tecnica già acquisita, dovendo esaminare le proposte di modifica progettuale avanzate dall’istante ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, ove idonee a superare i profili ostativi. La mera mancanza degli atti di assenso non costituisce di per sé motivo ostativo: il commissario deve verificarne la necessità e richiederne il rilascio. Il soppalco collegato al piano sottostante, privo di autonomo ingresso e non funzionalmente separabile, non integra un ulteriore piano dell’edificio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza di permesso di costruire per una variante a un progetto di villa unifamiliare, poi sollecitata con richiesta di conclusione espressa del procedimento. A fronte dell’inerzia, il Tribunale aveva nominato un commissario ad acta con la sentenza n. 3185/2022.
Il commissario ha adottato un diniego, avverso il quale la società ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., contestando i profili ostativi e deducendo di aver avanzato proposte di modifica progettuale idonee a superare i rilievi sulla distanza dai confini e sull’altezza. Il Comune ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il reclamo tempestivo, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 254 del 2024, sull’applicabilità del rito in caso di sopravvenuto provvedimento che faccia cessare l’inerzia. Nel merito, il Tribunale ribadisce che l’oggetto del dictum commissariale non è l’adozione di un provvedimento favorevole, ma la conclusione del procedimento sulla base di un’istruttoria autonoma, avvalendosi degli uffici tecnici comunali.
Il procedimento avrebbe dovuto svolgersi secondo gli artt. 5 e 20 del d.P.R. n. 380/2001: predisposizione di una proposta con relazione tecnico-giuridica, acquisizione degli atti di assenso, valutazione delle modifiche progettuali. Il commissario, invece, si è limitato a esaminare la documentazione già acquisita, senza considerare le proposte di modifica progettuale del 1° agosto 2024.
Il Collegio censura inoltre l’omessa richiesta degli atti di assenso e la mancata indicazione dell’integrazione documentale ex art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001. La richiesta comunale del 1° febbraio 2023 era stata riscontrata negativamente sull’errato presupposto, superato dall’ordinanza n. 2111/2023, che il provvedimento espresso costituisse mera ripetizione dell’assenso formatosi per silentium.
Quanto al soppalco alla sesta elevazione, il Tribunale esclude che integri un ulteriore piano: non è idoneo a costituire autonoma unità immobiliare, per difetto di separato ingresso, e non è funzionalmente separabile dal piano sottostante. Rileva la nozione dell’art. 4, comma 1-sexies, del d.P.R. n. 380/2001 e del regolamento edilizio-tipo regionale. La diversa funzione incide solo sul titolo edilizio, non sulla qualificazione.
Il reclamo è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e nuovo termine ex art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 decorrente dalla comunicazione della sentenza. La complessità delle questioni esclude la sostituzione del commissario e giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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