Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento amministrativo (TAR Sicilia n. 2287 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Incombe poi sull’amministrazione, per l’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che rendano inefficace quel titolo. La mera costituzione di stile non integra alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Accertata la persistenza dell’obbligo, il giudice ordina l’esecuzione integrale del giudicato, comprensiva di capitale, interessi e oneri accessori, e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Non sono dovute le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, con sentenza n. 2047/2023, ha accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione delle relative somme, pari a 2.000,00 euro, oltre interessi legali e spese di lite.

Il titolo è stato notificato in formula esecutiva nel novembre 2023 ed è passato in giudicato. L’amministrazione non ha però adottato alcun atto esecutivo. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso fondato. Ne verifica anzitutto la ritualità: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque i presupposti dell’ottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo l’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Spettava quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di quel titolo. Il Ministero non ha allegato alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, essendosi limitato a una costituzione di mera forma.

Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti maturati successivamente all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Restano invece escluse le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza risponde a una scelta libera del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni e senza ulteriore compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, e cita a sostegno alcune pronunce di merito conformi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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