Istanza di riesame nel bando regionale impone nuova istruttoria motivata (TAR Calabria n. 1269 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che prevede l’istanza di riesame avverso la valutazione delle domande configura una fase procedimentale autonoma rispetto alla valutazione originaria. A fronte di un’istanza motivata e non meramente defatigatoria, l’amministrazione è tenuta a svolgere una nuova istruttoria che tenga espressamente conto delle doglianze del partecipante. La mera reiterazione delle motivazioni già espresse nella scheda originaria, senza confronto con le contestazioni, integra difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990. L’amministrazione non può surrogare la motivazione mancante attraverso le difese svolte in giudizio. Il sindacato del giudice resta non sostitutivo della discrezionalità tecnica, ma verifica la ragionevolezza e la coerenza dell’iter seguito.
Il Fatto
Con decreto dirigenziale la Regione Calabria ha approvato un avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI, con procedura valutativa a sportello. La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni. Con successivo decreto, la domanda è stata inserita tra quelle non ammissibili, per un punteggio di 49 punti inferiore alla soglia di 60. Nella scheda istruttoria era stata inoltre esclusa l’ammissibilità di una spesa di euro 430.000,00, relativa a una piattaforma software, per carenza di informazioni utili a determinarne la coerenza rispetto all’art. 3.4 dell’Avviso.
La società ha proposto istanza di riesame ai sensi dell’art. 4.7 dell’Avviso, contestando l’attribuzione dei punteggi e l’esclusione della spesa. L’amministrazione ha respinto l’istanza, rilevando che le osservazioni non avevano fornito elementi ulteriori utili alla rivalutazione. Respinta l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. La causa è giunta alla decisione sul ricorso per annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui l’attribuzione dei punteggi in base ai criteri del bando costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità. Richiama in proposito l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4719 del 2024, secondo cui il controllo del giudice è pieno ma non sostitutivo.
Tale premessa non esaurisce però ilthem. Il Collegio valorizza l’art. 4.7 dell’Avviso, che disciplina l’istanza di riesame e configura una fase procedimentale autonoma. Requisito indefettibile è che l’istanza sia motivata. Ove ricorra tale requisito, il termine “valutazione” impone all’amministrazione una nuova istruttoria, che tenga conto dei motivi addotti, sia per condividerli sia per respingerli.
Il Tribunale esamina quindi le quattro sotto-censure. Per i criteri A1.2 e B2.1, la scheda del riesame reitera la formula secondo cui il punteggio “sarà attribuito dalla Commissione di valutazione”, identica a quella originaria. Per la spesa C2 è confermato il medesimo giudizio di non ammissibilità, senza confronto con la visura camerale e il preventivo allegati. Per il criterio D2.4 resta immutata l’annotazione “Rapporto B pari a 0”, senza considerazione delle osservazioni della società.
Da qui il difetto di motivazione. La formula del rigetto, secondo cui le osservazioni non avrebbero fornito elementi ulteriori, non costituisce motivazione: resta oscuro per quali presupposti di fatto e di diritto le osservazioni siano state ritenute non pertinenti. Il Collegio esclude che le difese regionali in memoria possano integrare o surrogare la motivazione in via postuma. L’amministrazione, essendosi auto-vincolata con l’avviso all’esame delle istanze di riesame, è tenuta a una motivazione espressa e puntuale.
Il ricorso è quindi accolto e il decreto che ha respinto il riesame è annullato, con effetto conformativo consistente nell’obbligo di procedere a una nuova valutazione. È respinta invece la domanda di accertamento del diritto al finanziamento, residuando margini di discrezionalità e non potendo il giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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