Premio di rinvenimento archeologico commisurato all’intera necropoli (Cons. Stato n. 1919 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il premio di rinvenimento previsto dall’art. 42 d.lgs. n. 42/2004 spetta allo scopritore fortuito anche quando questi sia una persona giuridica. Ove il rinvenimento iniziale sia fortuito e le scoperte successive siano eziologicamente e necessariamente conseguenti a quello, il premio va commisurato all’intero complesso archeologico, essendo il bene archeologico unico al pari del sito che lo contiene. La qualificazione di scoperta fortuita si rapporta all’evento iniziale, non all’estensione effettiva del ritrovamento, che emerge solo all’esito di campagne di scavo condotte sotto il controllo dell’autorità. Il riferimento all’intera necropoli non vincola tuttavia la base estimativa del premio, restando distinti i presupposti della quantificazione, ulteriori rispetto agli obblighi collaborativi, di denuncia e di custodia.
Il Fatto
La società odierna appellata chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui la Soprintendenza, in asserita attuazione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, le attribuiva il premio di rinvenimento quale scopritrice fortuita. La contestazione investiva due profili: la limitazione della scoperta alle sole due tombe di una più ampia necropoli e la quantificazione del premio sul valore dei reperti mobili reperiti nelle due sepolture, con detrazione delle spese di scavo.
Il TAR Umbria accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento e accertando la spettanza del premio commisurato all’intero valore della necropoli già stimato, detratte le spese di scavo da ricalcolare sulle quarantotto sepolture, oltre interessi legali dalla definitiva determinazione estimativa del 31 ottobre 2008. Il Ministero proponeva appello, deducendo l’erronea esecuzione del giudicato e l’errata estensione del premio all’intera necropoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro tracciato dalla propria precedente pronuncia, oggetto di attuazione da parte dell’amministrazione. Quel decisum aveva già affermato, sull’art. 42 d.lgs. n. 42/2004, che nessun ostacolo letterale impedisce di riconoscere il premio allo scopritore persona giuridica, e che il provvedimento di attribuzione deve motivare la scelta compiuta nell’ambito della forbice di legge, indicando gli elementi della quantificazione.
Sul primo motivo, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo delle regole applicabili, condensate nella richiamata circolare e nei presupposti soggettivi e oggettivi, una volta assodato il giudicato formatosi tra le parti.
Il nucleo della decisione è il secondo motivo. La tesi dell’amministrazione, secondo cui il premio andrebbe riferito alle sole prime due tombe, non regge: le scoperte successive sono eziologicamente e necessariamente conseguenti a quella iniziale, senza la quale non si sarebbe rinvenuto alcunché. Il bene archeologico, la necropoli, è unico, al pari del sito interessato.
La Corte precisa il criterio della fortuità: la scoperta delle prime due tombe è fortuita perché non consegue a lavori specifici di ricerca archeologica; essa non può invece valutarsi come fortuita rispetto all’oggetto rinvenuto, la cui effettiva estensione è emersa solo all’esito di una campagna articolata di scavi, condotta sotto il doveroso controllo dell’autorità competente e da maestranze specializzate. Ne deriva, per un verso, l’unicità della scoperta e la necessaria valutazione complessiva; per altro verso, la correttezza della conclusione secondo cui l’intero ritrovamento è riconducibile alla scoperta fortuita iniziale, con sussistenza del requisito oggettivo.
Il Collegio aggiunge un temperamento sul piano della ragionevolezza della determinazione: il riferimento all’intera necropoli non vincola la base estimativa del premio, poiché i relativi presupposti sono vari e ulteriori rispetto al mero adempimento degli obblighi collaborativi, di denuncia e di custodia. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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