Base pensionabile e onere della prova nel sistema misto dei dipendenti statali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 229 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di calcolo c.d. misto dei dipendenti pubblici, la base pensionabile della quota A retributiva è determinata dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992 e comprende il solo ultimo stipendio e gli assegni o indennità pensionabili espressamente previsti dalla legge, per il principio di tassatività e nominatività di cui all’art. 43, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973. L’ampliamento della base pensionabile alle voci accessorie introdotto dall’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995 opera esclusivamente per la quota B, ai sensi del comma 11 della stessa disposizione. Il coefficiente di rendimento si determina sommando l’aliquota maturata al 31.12.1992 e quella del triennio 1993-1995, quest’ultima calcolata al 2% annuo per il 1995 in forza dell’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994. La tredicesima mensilità è già inclusa nella retribuzione media della quota B, che viene poi riportata a dodici mensilità per evitare duplicazioni. Il ricorrente che contesti la liquidazione deve allegare e provare specificamente l’errore, non essendo ammissibile un ricorso esplorativo ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado cessata dal servizio per raggiunti limiti di età, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata con il sistema misto dall’INPS, chiedeva a questa Corte la riliquidazione del trattamento in godimento e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di dodici anni e otto mesi.

Deduceva l’errata determinazione della prima quota per mancato computo di alcune voci accessorie e della maggiorazione del 18%, l’applicazione di un coefficiente di rendimento inferiore a quello ritenuto corretto, l’omessa inclusione della tredicesima nella seconda quota e la riduzione degli imponibili pensionistici degli anni 2013 e 2019 per la terza quota. L’INPS, costituitosi, eccepiva la genericità delle censure e la correttezza del calcolo; il Ministero dell’istruzione e del merito non si costituiva, con notificazione rinnovata.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero, ritualmente rinotificato, e ha respinto la richiesta di acquisizione del fascicolo amministrativo: il fascicolo versato dall’INPS era sufficiente e la ricorrente non aveva provato che l’Amministrazione datoriale avesse comunicato dati economici inesatti. Su questa base ha qualificato il ricorso come esplorativo, per la genericità di molte contestazioni e il mancato assolvimento dell’onere della prova.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la struttura trifasica del trattamento: quota A con il retributivo sull’ultimo anno e coefficiente maturato al 31.12.1992; quota B con il retributivo sulla media degli ultimi dieci o più anni e coefficiente al 31.12.1995; quota C con il contributivo dal 1996. Ha quindi escluso l’inclusione delle voci accessorie nella quota A, perché l’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995 amplia la base pensionabile solo per la quota B, come conferma il comma 11.

Ha poi verificato il coefficiente: l’aliquota del 22,55% per il servizio al 31.12.1992, sommata al 6,67% del triennio 1993-1995, conduce a un rendimento complessivo del 28,22%, applicato dall’INPS; il 2% annuo per il 1995 deriva dall’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994. Quanto alla tredicesima, ha osservato che la retribuzione media della quota B la include già e che il risultato è diviso per tredici e moltiplicato per dodici, evitando duplicazioni, come attestato dal foglio di calcolo e confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.

Infine, la doglianza sugli imponibili 2013 e 2019 è rimasta sfornita di prova: il CUD dei dipendenti pubblici ha funzione solo fiscale, mentre la riliquidazione successiva ha elevato la base pensionabile del 2019. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e nulla sulle spese di giustizia per il principio di gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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