Ordinanza contingibile e urgente illegittima se fondata su omissione manutentiva del Comune (TAR Sicilia n. 2276 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, quinto comma, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 è illegittima quando la situazione di pericolo igienico-sanitario deriva da una omissione manutentiva imputabile all’Amministrazione proprietaria dell’immobile e non a un evento imprevedibile e sopravvenuto. Gli oneri di manutenzione straordinaria gravano sul proprietario, sia nel comodato sia nella locazione, salvo diversa convenzione espressa. L’art. 1808 cod. civ. riconosce al comodatario il rimborso delle spese necessarie e urgenti; l’art. 1576 cod. civ. pone a carico del locatore le riparazioni necessarie, comprese quelle di straordinaria manutenzione. Il provvedimento sindacale non può quindi trasferire sul gestore un obbligo che la legge e il titolo contrattuale attribuiscono al Comune.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una casa di riposo in un immobile di proprietà comunale. Denuncia da tempo perdite dalle tubazioni di carico e chiede ripetutamente l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto fognario, offrendosi di eseguirli previo impegno di rimborso da parte dell’ente.
Il Sindaco adotta l’ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 12.04.2023, rilevando una fuoriuscita di liquami su una strada comunale e ordinando alla cooperativa di arrestare immediatamente i reflui e di provvedere agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 152/2006. La società impugna l’atto davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, contestando l’insussistenza dei presupposti di urgenza e imprevedibilità e deducendo l’eccesso di potere per sviamento. Chiede anche l’accertamento del silenzio sull’istanza di accesso, poi accolto con ordinanza collegiale istruttoria. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto contrattuale tra la cooperativa e il Comune. La ricorrente parla dapprima di comodato, poi di locazione. La questione, osserva il giudice, non è decisiva ai fini del decidere, perché in entrambe le figure i costi della manutenzione straordinaria ricadono sul proprietario, salvo patto contrario risultante dal titolo.
Quanto al comodato, il Collegio richiama l’art. 1808 cod. civ., che attribuisce al comodatario il diritto al rimborso delle spese necessarie e urgenti sostenute di propria iniziativa. Una convenzione che addossasse al comodatario la manutenzione straordinaria snaturerebbe la causa gratuita del negozio. Il riferimento contrattuale alla fognatura, invocato dall’Amministrazione, va quindi inteso come relativo agli oneri ordinari.
Quanto alla locazione, il ragionamento è identico: l’art. 1576 cod. civ. impone al locatore tutte le riparazioni necessarie durante il rapporto, e tra queste rientrano quelle di straordinaria manutenzione. Il Comune non può quindi pretendere dal gestore un intervento definitivo sull’impianto che la legge pone a suo carico.
Da qui la conseguenza sul piano del potere sindacale d’urgenza. L’ordinanza impugnata presuppone una situazione di pericolo che l’istruttoria non ha verificato nella sua reale genesi, e che appare riconducibile alla omissione manutentiva dell’ente proprietario. Manca, in definitiva, il carattere imprevedibile e sopravvenuto dell’emergenza, che solo legittima lo strumento extra ordinem in deroga all’ordine delle competenze.
Il ricorso è pertanto accolto quanto alla domanda impugnatoria e l’ordinanza n. 22 del 12.04.2023 è annullata. Il Comune è condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1576 c.c. – Mantenimento della cosa in buono stato locativo
- Art. 1808 c.c. – Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie