Il dovere di provvedere sull’istanza di ripristino degli indici edificatori (TAR Abruzzo n. 235 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione destinataria di un’istanza del privato ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, in forza del generale obbligo di buona fede procedimentale sancito dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e richiamato dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. Tale obbligo sussiste anche quando l’amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza. L’inerzia serbata a fronte dell’istanza del privato configura silenzio inadempimento, sindacabile dal giudice amministrativo. La mancata impugnazione dell’atto programmatico che ha fissato in via generale gli indici di utilizzazione fondiaria non incide sull’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di ripristino di tali indici.
Il Fatto
I ricorrenti, nella rispettiva qualità di usufruttuario e di nudo proprietario di un immobile, hanno presentato al Comune un’istanza per il rilascio del permesso di costruire in variante. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e una prima istanza di ripristino degli indici edificatori anteriori alla variante generale al PRG, il Comune si è impegnato, con deliberazione della Giunta, a esaminare alcune richieste di variante, tra cui quella dei ricorrenti.
Alla luce di tale impegno, i ricorrenti hanno presentato una nuova istanza di ripristino dell’indice di utilizzazione fondiaria e di sollecito alla definizione del procedimento. Il Comune non ha riscontrato l’istanza, così i ricorrenti hanno domandato l’accertamento del silenzio inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La mancata impugnazione dell’atto programmatico che ha fissato gli indici di utilizzazione fondiaria non incide sull’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di ripristino, che costituisce l’oggetto del giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato. Richiamando l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, il Tribunale ribadisce che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Tale obbligo si fonda su ragioni di giustizia ed equità, ravvisabili nel rispetto dell’obbligo di buona fede procedimentale di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Il Collegio precisa che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1-bis, e 2, comma 1, legge n. 241/1990, l’amministrazione ha il dovere di provvedere anche quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza. L’inerzia a fronte dell’istanza del privato configura dunque silenzio inadempimento.
Nel caso concreto, la violazione dell’obbligo di buona fede è integrata dal comportamento inerte del Comune, che pure aveva espressamente ritenuto meritevoli di considerazione le istanze dei ricorrenti, impegnandosi a esaminarle. Di fronte alla nuova istanza sollecitatoria, il Comune non ha spiegato le ragioni del mancato avvio del procedimento di ripristino e della mancata conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in variante. Il Collegio esclude che l’obbligo possa ritenersi evaso in virtù della deliberazione consiliare richiamata dalla difesa comunale.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Comune di concludere i procedimenti con un’espressa e motivata determinazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatto salvo l’esercizio del potere discrezionale. Rigetta allo stato la richiesta di nomina del commissario ad acta, riservandosi di provvedere su semplice richiesta in caso di inutile decorso del termine. Le spese sono compensate per la complessità degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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