Autonomia del procedimento per equo indennizzo rispetto alla pensione privilegiata (TAR Marche n. 261 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio finalizzato alla pensione privilegiata è autonomo rispetto a quello diretto alla concessione dell’equo indennizzo, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull’uno dei due benefici non fa considerare acquisito l’accertamento anche ai fini dell’altro. Il parere della Commissione Medica Ospedaliera non determina alcun obbligo motivazionale in capo all’amministrazione che aderisca alla diversa valutazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. I pareri di quest’ultimo, pur endoprocedimentali, hanno natura vincolante e ne giustificano la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione. Il difetto di motivazione del secondo parere non sussiste quando esso si integri con il primo, che risulti circostanziato.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca agente della Polizia di Stato, chiedeva nel 2003 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo per una gonartrosi bilaterale su grave condropatia. L’istanza veniva respinta sulla base del parere negativo del CVCS, che ascriveva la patologia a displasie costituzionali del ginocchio, escludendo rilievo al servizio sotto il profilo della concausalità.

Il diniego veniva annullato in autotutela e l’amministrazione richiedeva un nuovo parere, che confermava il precedente. Con decreto del 2011 l’istanza era definitivamente respinta. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR i pareri e il decreto, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’indennizzo. Davanti alla Corte dei Conti otteneva invece, con sentenza non appellata, il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, eseguito dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda anzitutto che i due procedimenti sono autonomi: la decisione contabile non rende acquisito l’accertamento della causa di servizio al diverso fine dell’equo indennizzo, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 8522 del 2020 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6425 del 2020. Resta quindi da definire in questa sede la sola spettanza dell’indennizzo.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del CVCS è disattesa. I pareri, pur atti interni, assumono natura vincolante per l’amministrazione procedente, tanto che le censure si rivolgono principalmente contro di essi e solo in via riflessa contro il diniego. L’organo consultivo, peraltro, ha contraddetto nel merito, dimostrando interesse alla difesa del proprio operato.

Il primo motivo è infondato: l’accertamento della CMO non implica il riconoscimento della causa di servizio e non sussiste contraddizione ontologica con il giudizio del CVCS, che non è tenuto ad alcun obbligo motivazionale (Cons. Stato, Sez. II, n. 6442 del 2023). Il secondo motivo cade all’esito dell’istruttoria: la nota di riesame del 2010 aveva già evidenziato i servizi del ricorrente, compresi quelli motomontati.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene che i due pareri vadano letti integrandosi: la conferma del primo, dopo l’esame della nuova documentazione, non rende immotivate le conclusioni. Sul punto decisivo dei microtraumatismi ripetuti, la scheda informativa documenta servizi motomontati solo occasionali e circa 1.000 km percorsi con motoveicoli, a fronte di 30.000 km in autoveicolo. Il Collegio condivide quindi le conclusioni del CVCS e ritiene le considerazioni della verificazione contabile formulate in via essenzialmente ipotetica.

Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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