Misure di salvaguardia del PRG e doppia conformità nel permesso in sanatoria (C.G.A.R.S. n. 238 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia correlate all’adozione del nuovo P.R.G. operano anche nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sicché la richiesta di permesso in sanatoria va valutata anche alla stregua delle prescrizioni sopravvenute. La trasmissione degli elaborati di piano all’autorità competente entro il termine di legge determina la proroga a cinque anni dell’efficacia delle misure, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Non sussiste alcun obbligo di sospensione del procedimento in attesa dell’approvazione del piano, posto che le ipotesi sospensive sono tassative. Il requisito della doppia conformità non può essere soddisfatto mediante cessioni di cubatura intervenute dopo la realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terrazzo di copertura e di una limitrofa striscia di terreno, chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per una struttura in cemento armato realizzata sul terrazzo, sostenendo che la volumetria da sanare rispettasse l’indice di densità fondiaria grazie alla cessione di cubatura derivante dal terreno confinante.
Il Comune rigettava l’istanza per difetto dei presupposti in termini di volumetria, distacco dai confini e altezza, richiamando la relazione del responsabile del procedimento. Il successivo rigetto della richiesta di riesame veniva impugnato con motivi aggiunti, con cui si contestava anche la validità della proroga delle misure di salvaguardia del nuovo P.R.G. Il TAR Sicilia respingeva i ricorsi e la parte proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, sollevata dalla difesa erariale, perché l’appello è infondato nel merito. La prima censura, incentrata sul dedotto difetto di motivazione, non regge: il provvedimento di diniego richiama per relationem la relazione istruttoria e indica analiticamente le ragioni di fatto e di diritto del rigetto.
Quanto alle misure di salvaguardia, la Corte conferma l’impostazione del primo giudice. Il Comune ha adottato il nuovo P.R.G. il 20 aprile 2015, ha avviato la pubblicazione il 12 giugno 2015 e ha trasmesso gli elaborati di piano il 6 novembre 2015, dunque entro un anno dalla pubblicazione. Da ciò deriva la proroga a cinque anni dell’efficacia delle misure, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La successiva trasmissione dell’8 novembre 2018 è perciò irrilevante.
Le prescrizioni del piano sopravvenuto per la zona “B7” — altezza massima al filo di gronda di 13,00 metri e massimo quattro piani fuori terra — risultano più stringenti di quelle del previgente strumento e precludono l’accertamento di conformità, posto che l’edificio presenta altezza e numero di piani superiori.
La tesi dell’appellante circa l’obbligo di sospendere il procedimento di accertamento di conformità fino all’approvazione del nuovo P.R.G. è priva di fondamento. La Corte ribadisce che le ipotesi di sospensione del procedimento amministrativo sono eccezionali e tassative, senza margini per interpretazioni estensive o analogiche.
La Corte esclude infine che la cessione di cubatura possa fondare il giudizio di conformità: la doppia conformità va verificata al momento della realizzazione dell’opera, quando alcuna cessione era stata posta in essere. Difetta quindi il requisito della doppia conformità e l’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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