Concessione di superficie su uso civico e alienazione a terzi del Comune (TAR Abruzzo n. 234 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Vigente la concessione su un bene demaniale, l’amministrazione concedente non può disporre dello stesso bene in favore di terzi: l’alienazione successiva trasferisce al più la nuda proprietà, con conseguente prevalenza, fra i due titoli d’acquisto, di quello anteriormente trascritto ai sensi dell’art. 2644 cod. civ. La rinuncia alla concessione, subordinata a espressa condizione risolutiva, è inefficace quando la condizione si avvera, senza che assuma rilievo l’acquiescenza eventualmente desumibile da un precedente giudizio amministrativo. L’accertamento incidentale compiuto in sede di giurisdizione generale di legittimità, ai sensi dell’art. 8 del codice del processo amministrativo, non produce effetti preclusivi in un successivo giudizio di giurisdizione esclusiva fra le stesse parti. Estinto il diritto di superficie per scadenza del termine, non è esperibile la tutela in forma specifica, con conseguente rigetto della domanda di demolizione e di quella di indennizzo che ne dipende.
Il Fatto
La ricorrente è concessionaria del Comune del diritto di superficie su terreni di uso civico per la realizzazione di impianti di sci, in forza di atto del 1989 e di successiva proroga del 2005. Il Comune ha poi venduto alla controinteressata, con atto del 18 ottobre 2011, la particella ricavata dal frazionamento di un fondo compreso fra i suoli già concessi alla ricorrente. Quest’ultima ha agito in sede civile per far valere la preesistenza e la prevalenza del proprio titolo; il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione e la causa è stata riassunta davanti al giudice amministrativo, con domande di accertamento, demolizione, indennizzo e risarcimento del danno.
La controinteressata ha opposto una rinuncia della ricorrente del 2009 e gli effetti novativi della proroga del 2012; il Comune ha eccepito l’identità della causa rispetto a un precedente giudizio definito con sentenza di rito del 2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di litispendenza. Il precedente giudizio amministrativo aveva a oggetto l’annullamento di delibere consiliari in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre il giudizio in decisione pone domande di accertamento in sede di giurisdizione esclusiva. Ogni riferimento alla rinuncia contenuto nel primo giudizio ha al più natura di accertamento incidentale ex art. 8 del codice del processo amministrativo, inidoneo a produrre effetti preclusivi fra le stesse parti.
Nel merito, la difesa della controinteressata fonda l’estinzione del diritto sulla rinuncia del 23 febbraio 2009, ma questa è espressamente sottoposta a condizione risolutiva: la rinuncia operava solo se l’area fosse rimasta destinata ad esclusivo uso di sede operativa della scuola di sci, senza estensione ad altri usi. È incontestato che la controinteressata eserciti attività commerciale sull’area, tanto che il Settore Tecnico comunale l’ha diffidata a cessare tale attività, incompatibile con la destinazione ad uso civico. La rinuncia è pertanto inefficace e non rileva ai fini del decidere.
Infondata è anche l’eccezione di novazione: nell’atto di proroga del 2012 è espressamente esclusa proprio la porzione di particella contesa, con conferma della scadenza al 2023. La concessione, pur con l’intrinseca funzione di cura dell’interesse pubblico, ha struttura contrattuale a prestazioni corrispettive: l’amministrazione può porvi fine mediante recesso, decadenza o retrocessione per inadempimento, ma non può, vigente la concessione su bene demaniale, disporre del bene in favore di terzi. L’alienazione alla controinteressata avrebbe potuto avere a oggetto al più la nuda proprietà.
Sul piano sostanziale, il diritto di superficie della ricorrente sulla particella è quindi opponibile alla controinteressata, acquirente successiva, ma solo fino alla scadenza del termine, con concentrazione delle facoltà in capo alla titolare della piena proprietà. Non può accogliersi la domanda di demolizione, perché la concessione è scaduta e lo ius tollendi si è trasferito al proprietario. La domanda di indennizzo segue le sorti della tutela in forma specifica. La domanda di risarcimento è del tutto generica, non avendo la ricorrente indicato quale uso le sia stato precluso dall’edificazione durante il periodo di efficacia del suo diritto. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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