Annullamento dei trasferimenti di titoli PAC illegittimo per difetto di istruttoria (TAR Sicilia n. 2368 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli PAC, il provvedimento con cui l’Agea dispone in via cautelativa l’annullamento dei trasferimenti di titoli e dei movimenti di ricognizione preventiva, con ricalcolo delle domande uniche, è illegittimo quando si fonda sulla sola asserita carenza documentale e la parte ricorrente dimostra la regolare registrazione al SIAN delle operazioni e il deposito dei relativi contratti. L’Amministrazione che non contesta tali elementi e non deposita gli atti e i documenti posti a base del provvedimento viola il principio di non contestazione e l’art. 46, comma 2, c.p.a., privando il Collegio della contezza delle contestazioni. La circostanza del sequestro penale e l’esigenza di celerità legittimano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. Le imprese iscritte al SIAN non sono esonerate dai controlli di effettiva spettanza del contributo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, aveva ricevuto nel 2006 un trasferimento di titoli PAC da un privato e nel 2014 un trasferimento di titoli ordinari da ritiro senza terra da una società cooperativa agricola. A seguito di un approfondimento istruttorio sulla documentazione del fascicolo aziendale oggetto di sequestro disposto dalla Procura, l’Agea aveva rilevato l’assenza di documentazione probatoria e aveva disposto in via cautelativa l’annullamento dei trasferimenti e dei movimenti di ricognizione preventiva, con ricalcolo delle domande uniche e recupero delle somme.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’inapplicabilità della misura alle imprese iscritte all’anagrafe SIAN e il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Ministero ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; l’Agea si è costituita con atto di mera forma senza depositare documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rigettato il primo motivo. Nel provvedimento impugnato si afferma la valenza cautelativa della determinazione, adottata in conseguenza del sequestro disposto dalla Procura e trasmesso all’Agea: tanto basta a prospettare le ragioni di celerità e le particolari esigenze che legittimano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.
Il Tribunale ha poi esaminato la disciplina del fascicolo aziendale, introdotto dall’art. 9 del d.P.R. n. 503/1999, le cui informazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 5, costituiscono base di riferimento per i procedimenti istruttori, salva la facoltà di verifica dell’Amministrazione. Ha richiamato anche l’art. 5, comma 2, del d.l. n. 5/2012, secondo cui i dati del fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Da qui la precisazione che l’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 503/1999 impone anche alle aziende non iscritte al SIAN di costituire il fascicolo per accedere ai benefici, e che non sussiste alcun esonero per le imprese iscritte al SIAN, le quali restano soggette ai controlli di effettiva spettanza del contributo.
Nel merito, però, il ricorrente ha fornito puntuali indizi e elementi di prova che smentiscono la ricostruzione dell’Amministrazione: per il trasferimento del 2014, la regolare comunicazione al CAA e la registrazione al SIAN come riepilogo mutamento aziendale, oltre al contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate; per il trasferimento del 2006, la registrazione al SIAN del modulo di comunicazione e del contratto con i terreni e i titoli concessi.
L’Agea non ha confutato tali fatti, operando così il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., e non ha depositato gli atti e i documenti posti a base del provvedimento, come previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., privando il Collegio della contezza delle contestazioni. Il ricorso è stato quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e il provvedimento annullato. Accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, estromesso dal giudizio, essendo l’Agea l’unica legittimata ex art. 41, comma 2, c.p.a.; spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.