Deroga ai limiti di scarico per il boro (TAR Sicilia n. 1598 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 101, sesto comma, del d.lgs. n. 152/2006 è norma eccezionale e derogatoria e non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori dell’ambito specificamente delineato dalla legge. Le acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica sono assimilate alle acque reflue industriali dall’art. 243, quarto comma, del d.lgs. n. 152/2006, con conseguente applicazione dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III. La deroga del sesto comma riguarda esclusivamente il prelievo da corpo idrico superficiale e non il prelievo di acque di falda, anche se effettuato nella zona di scambio iporreico. L’attività amministrativa di imposizione dei limiti di scarico è vincolata, con esclusione del sindacato di proporzionalità e del richiamo al principio “chi inquina paga”.

Il Fatto

La ricorrente gestisce uno stabilimento chimico nel polo di Priolo-Augusta, sottoposto a bonifica per contaminazioni storiche. Per attivare un nuovo scarico destinato a restituire al fiume Marcellino le acque di falda trattate, la società ha presentato istanza di autorizzazione unica ambientale, chiedendo una deroga ai valori-limite per cloruri, solfati e boro, sostanza naturalmente presente nelle acque della rada e del fiume.

ARPA Sicilia aveva confermato che la presenza di boro era dovuta a intrusione marina e non ai processi produttivi, ritenendo applicabile l’art. 101, sesto comma, del d.lgs. n. 152/2006. L’Amministrazione regionale ha invece interpellato il Ministero, che ha escluso l’interpretazione analogica della norma. Su questa base il Comune ha negato la deroga per il boro, imponendo il rispetto della Tabella 3. La società ha impugnato l’autorizzazione e gli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione delle acque emunte. L’art. 243, quarto comma, del d.lgs. n. 152/2006 assimila le acque estratte nel corso delle operazioni di bonifica alle acque reflue industriali quando siano convogliate tramite un sistema stabile di collettamento verso un corpo ricettore. Ne deriva l’applicazione integrale della Parte III del decreto e, in particolare, dell’art. 101, primo comma, che impone il rispetto dei limiti di Allegato V.

La difesa della ricorrente si fonda sull’applicazione diretta del sesto comma dell’art. 101. Il Tribunale esclude entrambe le letture. La norma, in quanto eccezionale e derogatoria, non tollera applicazione analogica. Né può operare in via diretta, perché il suo presupposto è il prelievo da un corpo idrico superficiale, mentre nel caso concreto si tratta di prelievo di acque di falda, pur effettuato nella zona di scambio iporreico.

Il Collegio valorizza anche le finalità della disciplina delle bonifiche. L’art. 243, sesto comma, richiede che il trattamento delle acque emunte garantisca un’effettiva riduzione della massa degli inquinanti, evitando il mero trasferimento della contaminazione dalle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. La deroga invocata contraddirebbe questa logica.

Quanto al diverso trattamento di cloruri e solfati, la Corte rileva che esso non è irragionevole: la nota 3 alla Tabella 3 prevede espressamente la deroga per tali sostanze nelle zone di foce, mentre nessuna analoga previsione contempla il boro. Il richiamo all’art. 242, comma 13-ter è poi inconferente, attenendo ai valori di fondo delle acque sotterranee e non ai valori-limite di emissione. Infine, il Tribunale esclude la rilevanza del principio di proporzionalità e del principio “chi inquina paga”, trattandosi di attività vincolata, e nega rilievo alla supposta disparità rispetto ad altra impresa, non potendo l’illegittimità compiuta altrove estendere un trattamento più favorevole. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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