Bando non impugnato insieme all’aggiudicazione: ricorso improcedibile (TAR Sicilia n. 2378 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale illegittimità della lex specialis di una gara ad evidenza pubblica si riverbera sul provvedimento di aggiudicazione con efficacia meramente viziante e non caducante. L’aggiudicazione non costituisce conseguenza inevitabile del bando, poiché implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi e attribuisce una posizione di vantaggio a un soggetto che non era parte necessaria nel giudizio avente ad oggetto l’atto presupposto. Ne consegue l’onere di rituale impugnazione dell’aggiudicazione e la sua notifica al controinteressato, che è l’operatore economico individuato come aggiudicatario. L’omessa notifica del ricorso per motivi aggiunti all’aggiudicatario ne determina l’inammissibilità, con consolidazione dell’aggiudicazione e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il bando.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia il bando di una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento nel centro urbano. Contestava, tra l’altro, che la base d’asta, unita a prescrizioni peggiorative rispetto alla precedente gestione, rendesse ictu oculi impossibile la formulazione di un’offerta ragionata e sostenibile.

Alla camera di consiglio la difesa rinunciava all’istanza cautelare. Sopravvenuta l’aggiudicazione, la ricorrente proponeva un primo ricorso per motivi aggiunti avverso il capitolato e un verbale di riunione, e un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il contratto, il provvedimento di aggiudicazione e la pubblicazione dell’esito. Il secondo mezzo non veniva notificato all’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce la controversia in rito, richiamando l’avviso già formulato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per omessa notificazione alla controinteressata, individuata nell’aggiudicataria. Il giudice ribadisce che, rispetto alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione, è controinteressato l’operatore economico indicato come aggiudicatario, sia in senso formale sia in senso sostanziale, quale titolare di un interesse uguale e contrario.

Da tale inammissibilità deriva la consolidazione dell’aggiudicazione e, quindi, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio esclude che i vizi della lex specialis si trasmettano all’aggiudicazione con effetto caducante: l’atto conseguente non è inevitabile derivazione del bando, ma comporta valutazioni ulteriori, tanto più in una gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e attribuisce un vantaggio a un soggetto estraneo al giudizio sull’atto presupposto (Cons. Stato, sez. VII, n. 8685 del 2023).

A sostegno concorrono l’esigenza di garantire il contraddittorio del terzo aggiudicatario (TAR Liguria, sez. II, n. 774 del 2021) e la coerenza con la materia concorsuale, ove la mancata impugnazione dell’atto conclusivo travolge in improcedibilità il ricorso sul bando (Cons. Stato, sez. VII, n. 3656 del 2022).

Il Tribunale respinge le difese della ricorrente. La circostanza che in origine non vi fossero controinteressati non esime dall’onere di notificare il mezzo che impugna l’aggiudicazione al soggetto individuato: la ricorrente conosceva l’esito della gara e l’identità dell’aggiudicataria attraverso il verbale e il contratto depositati, nonché il provvedimento di aggiudicazione depositato in esecuzione dell’ordinanza istruttoria.

Non è concessa né l’integrazione del contraddittorio né la rimessione in termini per errore scusabile, istituto di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm.: manca una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, e la strategia processuale va improntata all’indirizzo più restrittivo (Cons. Stato, sez. II, n. 9950 del 2024). Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *