Proroghe concessioni demaniali e giudicato interno sulle annualità non appellate (Cons. Stato n. 2374 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il primo giudice dichiari irricevibile, per tardiva impugnazione, il ricorso avverso i solleciti di pagamento dell’indennizzo per occupazione sine titulo relative a determinate annualità e tale statuizione non sia investita da appello, su di essa si forma giudicato interno e la pretesa creditoria dell’amministrazione si consolida. Diviene perciò inammissibile per difetto di interesse l’appello con cui il concessionario riproponga le censure sulla perdurante vigenza del titolo concessorio in forza di proroghe ex lege o giurisprudenziali, poiché un eventuale accoglimento non potrebbe incidere su un rapporto ormai definitivamente accertato. La compensazione delle spese, infine, è disposta in ragione della natura delle questioni controverse.
Il Fatto
Un’associazione titolare di una concessione demaniale marittima per un’area di circa dodicimila metri quadri destinata ad attività veliche impugnava davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui Roma Capitale le aveva richiesto l’indennizzo per occupazione senza titolo per il 2016 e, con motivi aggiunti, i solleciti di pagamento relativi agli anni 2018, 2021 e 2022. L’istante contestava il presupposto stesso della pretesa, ossia l’intervenuta scadenza della concessione, sostenendo di avere beneficiato delle proroghe automatiche succedutesi nel tempo in favore delle concessioni con finalità turistico-ricreative.
Il TAR, in parte accoglieva e in parte dichiarava irricevibili i motivi aggiunti, ritenendo i solleciti 2021 e 2022 meramente confermativi di ordini di introito non tempestivamente impugnati; annullava invece gli ordini relativi al 2016 e al 2018 perché fondati sulla classificazione del litorale come area di alta valenza turistica, già caducata con effetto erga omnes. Proponeva appello l’associazione; la statuizione di irricevibilità non veniva impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo da una ragione pregiudiziale di ordine processuale. Il primo giudice aveva accolto il ricorso solo per due delle quattro annualità contestate, il 2016 e il 2018, dichiarando invece l’irricevibilità del gravame quanto ai solleciti per il 2021 e il 2022. Quest’ultima statuizione non è stata appellata dall’originaria ricorrente e su di essa si è dunque formato il giudicato interno.
Da tale rilievo il Collegio trae la conseguenza decisiva sul piano dell’interesse ad agire. La pretesa creditoria di Roma Capitale, per le annualità coperte dalla declaratoria di irricevibilità, si è consolidata. Ne deriva che le censure riproposte in appello, con le quali si prospetta la perdurante vigenza di un valido titolo concessorio per gli anni 2021 e 2022 in forza delle proroghe di legge e della Adunanza Plenaria n. 17 del 2021, non potrebbero arrecare alcuna utilità concreta all’appellante.
Il percorso argomentativo non si spinge quindi a esaminare nel merito la questione della natura turistico-ricreativa della concessione, né la dedotta contraddittorietà degli atti comunali, né il richiamo al giudicato formatosi sul contenzioso relativo allo sgombero. La Corte non confuta queste censure: le ritiene superate dal dato processuale, che rende l’eventuale accoglimento inutile per la sfera giuridica dell’appellante.
Il rigetto consegue così a una ragione dirimente di ordine pregiudiziale, che assorbe ogni ulteriore profilo. La natura delle questioni controverse giustifica peraltro la compensazione delle spese di causa tra le parti.
Nota della Redazione
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