Indennità di richiamo dall’estero: diritto solo al rientro in Italia (Cons. Stato n. 2377 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di richiamo dal servizio all’estero prevista dall’art. 1809, comma 1, cod. ord. mil. costituisce una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona solo con il provvedimento di richiamo nel territorio nazionale. Il diritto di credito non sorge dunque con l’assegnazione all’estero, che individua unicamente la categoria di personale destinataria del beneficio: il rientro integra un elemento costitutivo e non una mera condizione di esigibilità. Ne consegue che la riduzione dell’80% disposta dall’art. 4, comma 6, legge n. 183/2011 si applica ai rapporti perfezionatisi dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2012. L’art. 4, comma 97, legge n. 183/2011 estende l’indennità di cui alla legge n. 86/2001 ai soli impieghi all’estero richiamati dalla legge n. 1114/1962 e dall’art. 1808 cod. ord. mil., con esclusione del personale in regime di art. 1809: divieto di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Alcuni militari dell’Arma dei carabinieri hanno prestato servizio all’estero, tra il 2008 e il 2012, presso rappresentanze diplomatiche italiane ai sensi dell’art. 1809 cod. ord. mil. Chiedevano il riconoscimento in misura intera dell’indennità di richiamo dal servizio all’estero, sostenendo che la riduzione dell’80% introdotta dalla legge n. 183/2011 non potesse incidere su un diritto già sorto con l’assegnazione. Contestavano inoltre il diniego dei benefici previsti dalla legge n. 86/2001 per il trasferimento d’autorità, opposto dal Comando generale in forza di una circolare ministeriale del 22 novembre 2011.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 12068/2023, respingeva entrambi i motivi: quanto al primo, perché il diritto era venuto ad esistenza solo con il rientro del 2012, quando la norma di contenimento era già vigente; quanto al secondo, per difetto di prova sui requisiti relativi alla collocazione delle nuove sedi rispetto alle precedenti. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo l’erronea qualificazione del rientro come condizione di esigibilità e il difetto di motivazione sul secondo capo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo muovendo dal dato testuale dell’art. 1809, comma 1, cod. ord. mil., che individua la categoria dei destinatari ma non riconosce il credito in ragione della sola assegnazione all’estero. L’indennità presuppone il concorso di due elementi: l’assegnazione a una rappresentanza diplomatica e il successivo richiamo nel territorio nazionale.

La tesi dell’appellante — rientro come semplice condizione di esigibilità di un credito già sorto — è respinta su tre rilievi: contrasta con la lettera della norma; è smentita dalla stessa denominazione dell’indennità; non considera la causa concreta dell’attribuzione, ossia la compensazione dei disagi e dei costi sostenuti al momento del rientro in patria. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 1 del 2016, che per l’analoga indennità di trasferimento d’autorità ha collocato il provvedimento di trasferimento tra gli elementi costitutivi del diritto.

Da qui la qualificazione del rientro come presupposto fattuale di fonte legale, non assimilabile a un termine o a una condizione sospensiva. Non trovano applicazione gli artt. 2186 e 2187 cod. ord. mil., perché la vicenda non attiene a un procedimento amministrativo pendente, ma al perfezionamento della fattispecie costitutiva. Il Collegio prende atto dell’orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 10435 del 2025, ma ritiene preferibile il paradigma nomofilattico dell’Adunanza plenaria. Poiché il rientro è avvenuto nel 2012, opera la riduzione al 20% dell’art. 4, comma 6, legge n. 183/2011.

Il secondo motivo è infondato per ragioni diverse da quelle del primo giudice. L’art. 4, comma 97, legge n. 183/2011 estende l’indennità della legge n. 86/2001 solo al personale impiegato ai sensi della legge n. 1114/1962 e dell’art. 1808 cod. ord. mil., non a quello in regime di art. 1809. L’interpretazione estensiva o analogica è preclusa dal tenore della norma e dalla finalità di contenimento della spesa. Ne segue la legittimità della circolare ministeriale del 22 novembre 2011, non impugnata, e il rigetto dell’istanza istruttoria. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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