Rigetto del condono non impugnato non è contestabile con ordine di demolizione (Cons. Stato n. 2376 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato a seguito del rigetto dell’istanza di condono edilizio si pone in rapporto di stretta esecutività rispetto a tale diniego. Quando il rigetto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, i vizi che attengono alla decisione negativa non possono essere trasferiti sull’ordine di demolizione, che di quella decisione costituisce attuazione vincolata. Le ordinanze di sospensione dei lavori hanno natura provvisoria e cautelativa e perdono efficacia con lo spirare del termine, senza condizionare gli esiti del procedimento di condono. All’inammissibile traslazione dei vizi sul provvedimento esecutivo consegue il rigetto dell’appello.
Il Fatto
I proprietari di due terreni in zona agricola presentano nel 2004 due istanze di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 269/2003, per un manufatto residenziale e per alcuni piccoli manufatti. Il Comune respinge le istanze con provvedimento che non viene impugnato. Segue nel 2007 l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/01, anch’essa non gravata.
Nel 2016 un sopralluogo accerta la demolizione delle sole strutture accessorie, mentre il manufatto residenziale resta immutato. Nel 2023 il Comune ingiunge quindi la demolizione di quanto ancora abusivo e il ripristino dei luoghi. I privati impugnano quest’ultimo provvedimento davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso: il diniego di condono si è consolidato e le sospensioni dei lavori hanno carattere meramente cautelativo. Propongono appello, lamentando la mancata considerazione della pendenza del ricorso straordinario avverso le sospensioni.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la sequenza procedimentale e individua il punto centrale della controversia nel rapporto tra diniego di condono e ordine di demolizione. I due ordini di demolizione, quello del 2007 e quello del 2023, sono stati adottati in via strettamente consequenziale al rigetto dell’istanza di condono.
Tale rigetto non è stato oggetto di impugnazione e è quindi divenuto definitivo. Da ciò deriva l’impossibilità di sollevare, in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, vizi che attengono in sostanza alla decisione di rigetto: il provvedimento demolitorio si pone rispetto a quella decisione in termini di stretta esecutività.
La Corte conferma altresì la qualificazione delle ordinanze di sospensione dei lavori, già affermata dal giudice di primo grado. Esse hanno carattere meramente provvisorio e cautelativo e sono destinate a perdere efficacia una volta spirato il termine di sospensione; non sono quindi in grado di condizionare gli esiti del procedimento di condono né di incidere sulla legittimità del provvedimento demolitorio.
Ne consegue il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza gravata. La soccombenza della parte appellante giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre IVA e CPA, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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